Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale
e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata
legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n.
189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e
50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti
di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76
del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui
all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del
2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere
urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e'
comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo'
impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli
interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario
straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili
di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15
del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente,
che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al
presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come
modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e,
successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis
secondo il regime transitorio stabilito nel decreto legislativo n. 36
del 2023;
Viste le ordinanze:
a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36»;
b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in
materia di Building Information Modeling - BIM»;
e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in
vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;
Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione
del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma
e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la
Regione Marche nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero
del tessuto socioeconomico delle aree colpite dal sisma finanziati
con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme
di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022» e
successive modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante
«Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana
connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere
pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche' dell'elenco
degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle
aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei
deputati per la Regione Abruzzo»;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante
«Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche
nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n.
129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi
degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento,
ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione e'
assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo
trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato
dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire
uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle
popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi
sismici;
Visto il nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta
sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza
delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma
Italia centrale (accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con
l'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 32 del
decreto-legge n. 189 del 2016;
Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, recante
«Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in
attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13
dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della richiamata ordinanza
speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni provocati
dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle
ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e
n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e
la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di
particolare criticita' e urgenza, in considerazione della loro natura
essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed
economica, nonche' per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma
medesimo»;
Considerato, altresi', che, al fine di consentire ai soggetti
attuatori di adeguarsi agli «Atti tipo per l'affidamento dei servizi
di ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione»,
approvati con decreto del Commissario straordinario n. 547 del 24
luglio 2023, l'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023, ha
previsto che «I termini previsti dalle ordinanze n. 109 del 2020, n.
129 del 2022 e n. 137 del 2023 per gli affidamenti dei servizi di
ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione o per
l'avvio delle relative procedure sono prorogati al 18 agosto 2023.
Entro tale data, i soggetti responsabili degli interventi dovranno
avviare le procedure di scelta del contraente, sia che abbiano optato
per la modalita' dell'affidamento diretto, sia che abbiano optato per
diversa modalita' prevista dalla normativa vigente»;
Considerato che, mediante la suddetta proroga e grazie alla
semplificazione operativa introdotta con lo strumento degli atti
tipo, sono state avviate, sono in corso o sono state progressivamente
definite le progettazioni degli interventi previsti dalle ordinanze
n. 137 del 2023, n. 129 del 2022 e n. 109 del 2022;
Viste le ordinanze n. 160 del 13 dicembre 2023, n. 173 del 29 marzo
2024, n. 187 del 30 maggio 2024 e n. 212 del 6 novembre 2024;
Visti i termini previsti dai commi 10 e 11 dell'art. 1,
dell'ordinanza n. 137 del 2023 e successivamente prorogati con le
ordinanze n. 160 del 2023, n. 173 del 2024, n. 187 del 2024 e n. 212
del 2024;
Vista l'ordinanza speciale n. 91 del 27 dicembre 2024, ai sensi
della quale i richiamati commi 10 e 11 dell'ordinanza n. 137 del 2023
stabiliscono quanto segue:
«10. Entro il 31 marzo 2025 il soggetto attuatore deve aver
affidato i lavori con importi inferiori a 5,3 milioni ad eccezione
dei beni culturali per importi superiori ad euro 500.000,00.
11. Entro il 31 marzo 2025 il soggetto attuatore deve aver
proceduto all'affidamento lavori per interventi su beni culturali per
importi superiori a 500.000 euro, nonche' di lavori di importi
superiori a 5,3 milioni.»;
Vista l'ordinanza speciale n. 99 del 10 aprile 2025, ai sensi del
quale i richiamati commi 10 e 11 dell'ordinanza n. 137 del 2023 sono
stati ulteriormente modificati, prorogando i relativi termini, come
segue:
«10. Entro il 30 giugno 2025 il soggetto attuatore deve aver
affidato i lavori con importi inferiori a 5,3 milioni ad eccezione
dei beni culturali per importi superiori ad euro 500.000,00.
11. Entro il 30 giugno 2025 il soggetto attuatore deve aver
proceduto all'affidamento lavori per interventi su beni culturali per
importi superiori a 500.000 euro, nonche' di lavori di importi
superiori a 5,3 milioni.»;
Considerato che, dai confronti avuti con gli USR territoriali,
risulta che non e' stata ancora avviata l'integralita' delle
procedure di affidamento dei lavori di realizzazione delle opere;
Ritenuto, pertanto, assolutamente necessario procedere a una nuova
proroga dei suddetti termini;
Ritenuto congruo e proporzionato al generale principio del
risultato, codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del
2023, prorogare i suddetti termini al 30 settembre 2025, al fine di
consentire alle amministrazioni titolari degli interventi di
procedere con gli affidamenti dei lavori susseguenti alle
progettazioni degli interventi in corso o terminate;
Ritenuto, altresi' che, in un'ottica di coordinamento degli
interventi previsti nell'ordinanza n. 137 del 2023, con quelli
inseriti nelle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022, secondo
quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del
2023, la proroga dei suddetti termini deve applicarsi anche agli
interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire ai
soggetti attuatori e responsabili degli interventi di adeguare i
propri cronoprogrammi al fine di strutturare e portare a compimento
le singole procedure di affidamento, anche considerato che il termine
per l'esecutivita' degli atti sottoposti a controllo preventivo di
legittimita' di cui all'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del
2000, sebbene dimezzato in applicazione dell'art. 33, comma 1, del
decreto-legge n. 189 del 2016, andrebbe a scadere successivamente
alla data del 31 marzo 2025 oggi fissata dall'art. 1, commi 10 e 11,
dell'ordinanza n. 137 del 2023;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025
con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con
nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;
Dispone:
Art. 1
Proroga termini in materia di contratti di lavori di cui alle
ordinanze n. 137 del 2023, 129 del 2022 e 109 del 2020
1. I termini previsti dall'art. 1, commi 10 e 11, dell'ordinanza n.
137 del 29 marzo 2024 sono prorogati al 30 settembre 2025. Per
l'effetto:
a) all'art. 1, comma 10, dell'ordinanza n. 137 del 2023, nel
testo da ultimo modificato dall'ordinanza speciale n. 99 del 10
aprile 2025, le parole «Entro il 30 giugno 2025» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2025»;
b) all'art. 1, comma 11, dell'ordinanza n. 137 del 2023, nel
testo da ultimo modificato dall'ordinanza speciale n. 99 del 10
aprile 2025, le parole «Entro il 30 giugno 2025» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2025».
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del 2023,
le proroghe disposte con il presente articolo si applicano, oltre che
agli interventi di cui alla menzionata ordinanza, anche agli
interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129
del 30 dicembre 2022.