IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dell'amministrazione generale
delle risorse umane e del bilancio
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni,
recante: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche, che, all'art. 3-quinquies, comma 1, lettera a), prevede
che il distretto deve garantire, tra le altre, l'assistenza primaria,
ivi compresa la continuita' assistenziale, attraverso il necessario
coordinamento tra medici di medicina generale, pediatri di libera
scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e presidi
specialistici ambulatoriali;
Vista l'intesa, sancita ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 5
dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, tra il Governo, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 aprile
2024 (Rep. atti n. 51/CSR) sul documento «Ipotesi di accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502
del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - Triennio
2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
147 del 25 giugno 2024 - Supplemento ordinario n. 28, e in
particolare l'art. 6 - Flussi informativi, il quale prevede che «I
medici di medicina generale assolvono ai compiti informativi
derivanti dalla normativa nazionale e dai conseguenti provvedimenti
regionali attraverso i sistemi informativi nazionali e regionali
mediante la cooperazione ed interoperabilita' dei propri applicativi,
nel rispetto della normativa sulla privacy» e «Il medico assolve al
debito informativo ottemperando in particolare agli obblighi previsti
da: [...] c) fascicolo sanitario elettronico (FSE)»;
Vista l'intesa, sancita ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 5
dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, tra il Governo, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio
2024 (Rep. atti n. 132/CSR) sul documento «Ipotesi di accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni - Triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 199 del 26 agosto 2024 - Supplemento
ordinario n. 32, e in particolare l'art. 6 - Flussi informativi, il
quale prevede che «I pediatri di libera scelta assolvono ai compiti
informativi derivanti dalla normativa nazionale e dai conseguenti
provvedimenti regionali attraverso i sistemi informativi nazionali e
regionali mediante la cooperazione ed interoperabilita' dei propri
applicativi, nel rispetto della normativa sulla privacy» e «Il
pediatra assolve al debito informativo ottemperando in particolare
agli obblighi previsti da: [...] c) fascicolo sanitario elettronico
(FSE)»;
Visto il decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 7 settembre 2023, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2023, recante il «Fascicolo
sanitario elettronico 2.0», ed in particolare l'art. 4, rubricato
«Profilo sanitario sintetico», il quale prevede che il Profilo
sanitario sintetico e' il documento socio-sanitario informatico
redatto e aggiornato dal Medico di medicina generale (MMG) e Pediatra
di libera scelta (PLS) con i dati essenziali riportati nell'allegato
A del decreto, che favorisce la continuita' di cura e consentire un
rapido inquadramento dell'assistito al momento del suo contatto con i
servizi sanitari;
Considerato che la compilazione e l'aggiornamento del Profilo
sanitario sintetico garantiscono la piena implementazione del FSE e
consentono l'accesso in emergenza allo stesso, previsto dall'art. 20
del decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione
tecnologica di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze 7 settembre 2023, in assenza di consenso dell'assistito alla
consultazione del proprio fascicolo sanitario elettronico (FSE) per
finalita' di cura;
Visto in particolare il paragrafo 2.7 dell'allegato A del citato
decreto 7 settembre 2023, che indica i contenuti del Profilo
sanitario sintetico;
Visto il decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
all'innovazione tecnologica di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze del 31 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2025, recante «Istituzione
dell'Ecosistema dati sanitari», ed in particolare il paragrafo 5.2
«Servizi per i professionisti sanitari» dell'allegato A, il quale
prevede uno specifico servizio di supporto alla compilazione del
Profilo sanitario sintetico;
Considerato che e' necessario prevedere specifiche indicazioni
attuative per la compilazione e l'aggiornamento del Profilo sanitario
sintetico affinche' sia garantita la redazione dello stesso da parte
dei MMG/PLS di tutte le regioni e province autonome entro il 30
settembre 2025, come previsto dall'art. 27-bis del richiamato decreto
7 settembre 2023 e dal relativo allegato D;
Vista la prima proposta di indicazioni operative per la
compilazione e aggiornamento del Profilo sanitario sintetico
trasmessa da Agenas con nota prot. n. 2024/0015202 del 19 dicembre
2024, dalla quale e' emerso che alcuni dei contenuti del Profilo
sanitario sintetico individuati nel paragrafo 2.7 non sono
compilabili dai MMG/PLS e che altri saranno compilabili soltanto a
seguito della disponibilita' di appositi servizi resi disponibili
dall'Ecosistema dati sanitari (EDS), nonche' dei dati degli assistiti
disponibili nell'Anagrafe nazionale assistiti (ANA) istituita dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022;
Acquisito il parere favorevole dell'Autorita' garante della
protezione dei dati personali, reso con provvedimento n. 316 del 4
giugno 2025;
Ritenuto necessario prevedere specifiche indicazioni attuative per
la definizione dei contenuti informativi del Profilo sanitario
sintetico al fine di garantirne la tempestiva compilazione e
l'aggiornamento;
Decreta:
Art. 1
Indicazioni attuative sui contenuti del Profilo sanitario sintetico
1. Il presente decreto riporta nell'allegato 1, parte integrante
del presente decreto, le indicazioni attuative per la definizione dei
contenuti informativi del Profilo sanitario sintetico, di cui
all'art. 4 del decreto del Ministro della salute e del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega all'innovazione tecnologica di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 7 settembre 2023.
2. Le indicazioni attuative riportate nell'allegato 1 individuano
per ciascun contenuto informativo indicato nel paragrafo 2.7
dell'allegato A del decreto 7 settembre 2023, recante «Fascicolo
sanitario elettronico 2.0», l'obbligatorieta' o meno del campo,
l'eventuale sistema che puo' rendere disponibile l'informazione in
fase di compilazione da parte del medico di medicina generale o del
pediatra di libera scelta, nonche' i contenuti che saranno
compilabili soltanto a seguito della disponibilita' del servizio di
supporto alla compilazione del Profilo sanitario sintetico previsto
nel paragrafo 5.2., allegato A, del decreto 31 dicembre 2024 relativo
all'Ecosistema dei dati sanitari, previa verifica da parte del medico
delle informazioni proposte.