IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                    dell'amministrazione generale 
                 delle risorse umane e del bilancio 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni,
recante: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive
modifiche, che, all'art. 3-quinquies, comma 1,  lettera  a),  prevede
che il distretto deve garantire, tra le altre, l'assistenza primaria,
ivi compresa la continuita' assistenziale, attraverso  il  necessario
coordinamento tra medici di medicina  generale,  pediatri  di  libera
scelta, servizi di  guardia  medica  notturna  e  festiva  e  presidi
specialistici ambulatoriali; 
  Vista l'intesa, sancita ai sensi dell'accordo Stato-regioni  del  5
dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, tra il Governo, le regioni e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta  del  4  aprile
2024  (Rep.  atti  n.  51/CSR)  sul  documento  «Ipotesi  di  accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i  medici  di
medicina generale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502
del 1992  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  -  Triennio
2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
147  del  25  giugno  2024  -  Supplemento  ordinario  n.  28,  e  in
particolare l'art. 6 - Flussi informativi, il quale  prevede  che  «I
medici  di  medicina  generale  assolvono  ai   compiti   informativi
derivanti dalla normativa nazionale e dai  conseguenti  provvedimenti
regionali attraverso i  sistemi  informativi  nazionali  e  regionali
mediante la cooperazione ed interoperabilita' dei propri applicativi,
nel rispetto della normativa sulla privacy» e «Il medico  assolve  al
debito informativo ottemperando in particolare agli obblighi previsti
da: [...] c) fascicolo sanitario elettronico (FSE)»; 
  Vista l'intesa, sancita ai sensi dell'accordo Stato-regioni  del  5
dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, tra il Governo, le regioni e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del  25  luglio
2024 (Rep.  atti  n.  132/CSR)  sul  documento  «Ipotesi  di  accordo
collettivo nazionale per la disciplina  dei  rapporti  con  i  medici
pediatri  di  libera  scelta  ai  sensi  dell'art.  8   del   decreto
legislativo  n.  502  del  1992   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni  -  Triennio  2019-2021»,  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 199 del 26 agosto 2024 -  Supplemento
ordinario n. 32, e in particolare l'art. 6 - Flussi  informativi,  il
quale prevede che «I pediatri di libera scelta assolvono  ai  compiti
informativi derivanti dalla normativa  nazionale  e  dai  conseguenti
provvedimenti regionali attraverso i sistemi informativi nazionali  e
regionali mediante la cooperazione ed  interoperabilita'  dei  propri
applicativi, nel  rispetto  della  normativa  sulla  privacy»  e  «Il
pediatra assolve al debito informativo  ottemperando  in  particolare
agli obblighi previsti da: [...] c) fascicolo  sanitario  elettronico
(FSE)»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario di
Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   con   delega
all'innovazione   tecnologica,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze  7  settembre  2023,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2023, recante il  «Fascicolo
sanitario elettronico 2.0», ed in  particolare  l'art.  4,  rubricato
«Profilo sanitario  sintetico»,  il  quale  prevede  che  il  Profilo
sanitario  sintetico  e'  il  documento  socio-sanitario  informatico
redatto e aggiornato dal Medico di medicina generale (MMG) e Pediatra
di libera scelta (PLS) con i dati essenziali riportati  nell'allegato
A del decreto, che favorisce la continuita' di cura e  consentire  un
rapido inquadramento dell'assistito al momento del suo contatto con i
servizi sanitari; 
  Considerato che  la  compilazione  e  l'aggiornamento  del  Profilo
sanitario sintetico garantiscono la piena implementazione del  FSE  e
consentono l'accesso in emergenza allo stesso, previsto dall'art.  20
del decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario di  Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione
tecnologica di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze 7 settembre 2023, in assenza di consenso dell'assistito  alla
consultazione del proprio fascicolo sanitario elettronico  (FSE)  per
finalita' di cura; 
  Visto in particolare il paragrafo 2.7 dell'allegato  A  del  citato
decreto  7  settembre  2023,  che  indica  i  contenuti  del  Profilo
sanitario sintetico; 
  Visto il decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario di
Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   con   delega
all'innovazione tecnologica di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze del  31  dicembre  2024,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.   53   del   5   marzo   2025,   recante   «Istituzione
dell'Ecosistema dati sanitari», ed in particolare  il  paragrafo  5.2
«Servizi per i professionisti sanitari»  dell'allegato  A,  il  quale
prevede uno specifico servizio  di  supporto  alla  compilazione  del
Profilo sanitario sintetico; 
  Considerato che  e'  necessario  prevedere  specifiche  indicazioni
attuative per la compilazione e l'aggiornamento del Profilo sanitario
sintetico affinche' sia garantita la redazione dello stesso da  parte
dei MMG/PLS di tutte le regioni  e  province  autonome  entro  il  30
settembre 2025, come previsto dall'art. 27-bis del richiamato decreto
7 settembre 2023 e dal relativo allegato D; 
  Vista  la  prima  proposta  di   indicazioni   operative   per   la
compilazione  e  aggiornamento  del   Profilo   sanitario   sintetico
trasmessa da Agenas con nota prot. n. 2024/0015202  del  19  dicembre
2024, dalla quale e' emerso che  alcuni  dei  contenuti  del  Profilo
sanitario  sintetico  individuati  nel   paragrafo   2.7   non   sono
compilabili dai MMG/PLS e che altri saranno  compilabili  soltanto  a
seguito della disponibilita' di  appositi  servizi  resi  disponibili
dall'Ecosistema dati sanitari (EDS), nonche' dei dati degli assistiti
disponibili nell'Anagrafe nazionale  assistiti  (ANA)  istituita  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022; 
  Acquisito  il  parere  favorevole  dell'Autorita'   garante   della
protezione dei dati personali, reso con provvedimento n.  316  del  4
giugno 2025; 
  Ritenuto necessario prevedere specifiche indicazioni attuative  per
la  definizione  dei  contenuti  informativi  del  Profilo  sanitario
sintetico  al  fine  di  garantirne  la  tempestiva  compilazione   e
l'aggiornamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 Indicazioni attuative sui contenuti del Profilo sanitario sintetico 
 
  1. Il presente decreto riporta nell'allegato  1,  parte  integrante
del presente decreto, le indicazioni attuative per la definizione dei
contenuti  informativi  del  Profilo  sanitario  sintetico,  di   cui
all'art.  4  del  decreto   del   Ministro   della   salute   e   del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
con delega all'innovazione tecnologica di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze 7 settembre 2023. 
  2. Le indicazioni attuative riportate nell'allegato  1  individuano
per  ciascun  contenuto  informativo  indicato  nel   paragrafo   2.7
dell'allegato A del decreto  7  settembre  2023,  recante  «Fascicolo
sanitario elettronico  2.0»,  l'obbligatorieta'  o  meno  del  campo,
l'eventuale sistema che puo' rendere  disponibile  l'informazione  in
fase di compilazione da parte del medico di medicina generale  o  del
pediatra  di  libera  scelta,  nonche'  i   contenuti   che   saranno
compilabili soltanto a seguito della disponibilita' del  servizio  di
supporto alla compilazione del Profilo sanitario  sintetico  previsto
nel paragrafo 5.2., allegato A, del decreto 31 dicembre 2024 relativo
all'Ecosistema dei dati sanitari, previa verifica da parte del medico
delle informazioni proposte.