IL DIRIGENTE 
              dell'Ufficio procedure post autorizzative 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48, del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a norma dell'articolo 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  8
gennaio 2024, n. 3, del Ministro della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determina direttoriale n. 337/2023 del 16 agosto 2023  con
cui alla dott.ssa Laura Braghiroli e' stato conferito  l'incarico  di
dirigente dell'Ufficio procedure post  autorizzative  con  decorrenza
dal 16 agosto 2023; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano,  nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina del direttore generale dell'AIFA n.  DG/821/2018
del 24 maggio 2018, concernente  «Criteri  per  l'applicazione  delle
disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali ai
sensi dell'articolo 1, comma 164, della legge 4 agosto 2017, n.  124»
n.  DG/821/2018  del  24  maggio  2018,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'11
giugno 2018; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008  della  Commissione  del  24
novembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni  concernente
l'esame   delle   variazioni   dei   termini   delle   autorizzazioni
all'immissione  in  commercio  di  medicinali  per  uso  umano  e  di
medicinali veterinari; 
  Vista la legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  recante  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» e, in particolare,  l'art.  8,  comma
10; 
  Visto  il  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   ed   in
particolare, l'art. 12; 
  Visto l'art. 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98 (convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111), il quale ha introdotto «un diritto annuale a carico di
ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il
funzionamento, aggiornamento ed implementazione  delle  funzionalita'
informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai
fini della detta immissione,  nonche'  per  la  gestione  informatica
delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per  le
piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE»; 
  Visto l'art. 4, comma 5, del decreto del Ministro della salute,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 marzo
del 2012, n. 53, il quale ha previsto,  per  ciascuna  autorizzazione
all'immissione in  commercio  (A.I.C.)  in  corso  di  validita',  un
diritto annuale a carico di ciascun titolare, stabilendo che tempi  e
modalita'  per  la  corresponsione  sono  fissati  con  delibera  del
consiglio di amministrazione (CdA) dell'AIFA; diritto annuale che  e'
sottoposto agli incrementi di cui all'art. 9-duodecies, comma 3,  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonche' aggiornato automaticamente
sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della
vita, di cui all'art. 3 del decreto  del  Ministero  della  salute  6
dicembre  2016,  recante  «Aggiornamento  delle  tariffe  vigenti   e
determina delle tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate»; 
  Considerato, pertanto, che l'azienda  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio (A.I.C.) e' informata, anche a mezzo  del
presente atto, dell'obbligo di versare un diritto annuale,  ai  sensi
della normativa vigente, e che, al fine di consentire al titolare  di
adempiere ai prescritti obblighi,  ogni  informazione  necessaria  in
merito e' reperibile  sul  sito  dell'AIFA,  nella  sezione  all'uopo
dedicata; 
  Viste  le  raccomandazioni   dell'Organizzazione   mondiale   della
sanita', del 28 febbraio 2025, relative alla composizione dei vaccini
influenzali per la stagione 2025-2026; 
  Vista la circolare del Ministero della salute del 25  luglio  2025:
«Prevenzione  e  controllo  dell'influenza:  raccomandazioni  per  la
stagione 2025-2026»; 
  Visto il documento  del  Committee  for  human  medicinal  products
(CHMP)   dell'EMA   (European   medicines   agency)    «Amended    EU
recommendations for the seasonal influenza  vaccine  composition  for
the season 2025/2025», dell'8 aprile 2025 relativo alla  composizione
del vaccino influenzale per la stagione 2025-2026 (EMA/78314/2025); 
  Considerato che, in base al citato documento  del  Ministero  della
salute, «la vaccinazione e' la forma  piu'  efficace  di  prevenzione
dell'influenza (...)  L'OMS  e  il  Piano  nazionale  di  prevenzione
vaccinale (PNPV) 2023-2025, riporta, tra gli obiettivi  di  copertura
per la vaccinazione  antinfluenzale  il  75%  come  obiettivo  minimo
perseguibile   e   il   95%    come    obiettivo    ottimale    negli
ultrasessantacinquenni»; 
  Considerato inoltre che, in base al citato documento del  Ministero
della salute,  si  rende  necessario  intensificare  i  programmi  di
vaccinazione e le misure di prevenzione, proteggendo  in  particolare
la salute dei gruppi di popolazione  piu'  a  rischio  attraverso  la
vaccinazione contro l'influenza stagionale; 
  Visti gli obiettivi  della  campagna  vaccinale  stagionale  contro
l'influenza:  riduzione  del   rischio   individuale   di   malattia,
ospedalizzazione e morte, riduzione del  rischio  di  trasmissione  a
soggetti ad alto rischio di complicanze o ospedalizzazione, riduzione
dei costi sociali connessi con morbosita' e mortalita'; 
  Visti i provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio
dei  vaccini  influenzali  autorizzati  con  procedure  nazionali   e
procedure europee, ai sensi del decreto  legislativo  n.  219/2006  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la domanda e relativi allegati,  con  la  quale  la  societa'
Sanofi Winthrop Industrie  (codice  SIS  5884),  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in 82 Avenue Raspail CAP 94250 Gentilly  Francia  ,
ha chiesto di  essere  autorizzata  all'aggiornamento  annuale  della
composizione dei  vaccini  influenzali  per  la  stagione  2025-2026,
relativamente al medicinale  «Vaxigrip  Tetra»  (A.I.C.  n.  044898),
codice pratica  VC2/2025/147,  nonche'  la  notifica  di  fine  della
procedura europea DE/H/1949/001/II/045,  trasmessa  dalla  competente
autorita' in Germania, in qualita' di  stato  membro  di  riferimento
(RMS); 
  Vista la domanda e relativi allegati,  con  la  quale  la  societa'
Sanofi Winthrop Industrie  (codice  SIS  5884),  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in 82 Avenue Raspail CAP 94250 Gentilly  Francia  ,
ha chiesto di  essere  autorizzata  all'aggiornamento  annuale  della
composizione dei  vaccini  influenzali  per  la  stagione  2025-2026,
relativamente al medicinale «Vaxigrip»  (A.I.C.  n.  051670),  codice
pratica VC2/2025/158, nonche' la notifica  di  fine  della  procedura
europea DE/H/4923/001/II/004, trasmessa dalla competente autorita' in
Germania, in qualita' di stato membro di riferimento (RMS); 
  Vista la domanda e relativi allegati,  con  la  quale  la  societa'
Sanofi Winthrop Industrie  (codice  SIS  5884),  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in 82 Avenue Raspail CAP 94250 Gentilly Francia, ha
chiesto  di  essere  autorizzata  all'aggiornamento   annuale   della
composizione dei  vaccini  influenzali  per  la  stagione  2025-2026,
relativamente al medicinale  «Efluelda  Tetra»  (A.I.C.  n.  048644),
codice pratica  VC2/2025/176,  nonche'  la  notifica  di  fine  della
procedura europea NL/H/4757/001/II/034,  trasmessa  dalla  competente
autorita' nei Paesi Bassi, in qualita' di stato membro di riferimento
(RMS); 
  Vista la domanda e relativi allegati,  con  la  quale  la  societa'
Sanofi Winthrop Industrie  (codice  SIS  5884),  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in 82 Avenue Raspail CAP 94250 Gentilly  Francia  ,
ha chiesto di  essere  autorizzata  all'aggiornamento  annuale  della
composizione dei  vaccini  influenzali  per  la  stagione  2025-2026,
relativamente al medicinale «Efluelda»  (A.I.C.  n.  051634),  codice
pratica VC2/2025/177, nonche' la notifica  di  fine  della  procedura
europea NL/H/6089/001/II/008, trasmessa  dalla  competente  autorita'
nei Paesi Bassi, in qualita' di stato membro di riferimento (RMS); 
  Vista la domanda e relativi allegati,  con  la  quale  la  societa'
Viatris Healthcare Limited  (codice  SIS  8627)  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in Damastown Industrial  Park,  Mulhuddart,  Dublin
15,   DUBLIN,   Irlanda,   ha   chiesto   di    essere    autorizzata
all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini  influenzali
per la stagione 2025-2026, relativamente al  medicinale  «Influvac  S
Tetra» (A.I.C. n. 045452) codice  pratica  VC2/2025/216,  nonche'  la
notifica  di  fine  della  procedura  europea   NL/H/3844/001/II/035,
trasmessa dalla competente autorita' nei Paesi Bassi, in qualita'  di
stato membro di riferimento (RMS); 
  Vista la domanda e relativi allegati,  con  la  quale  la  societa'
Glaxosmithkline S.p.a., (codice SIS 200) con sede legale e  domicilio
fiscale in viale dell'Agricoltura, 7 - 37135 Verona,  ha  chiesto  di
essere autorizzata all'aggiornamento annuale della  composizione  dei
vaccini influenzali  per  la  stagione  2025-2026,  relativamente  al
medicinale «Fluarix» (A.I.C. n. 051402), codice pratica VC2/2025/229,
nonche'  la  notifica  di  fine  procedura  n.  DE/H/4925/001/II/001,
trasmessa dalla competente autorita'  in  Germania,  in  qualita'  di
stato membro di riferimento (RMS); 
  Vista la domanda e relativi allegati,  con  la  quale  la  societa'
Glaxosmithkline Biologicals S.A., (codice SIS 231) con sede legale  e
domicilio fiscale in Rue de  l'Institute,  89  -  Rixensart,  B-1330,
Belgio, ha chiesto di essere  autorizzata  all'aggiornamento  annuale
della composizione dei vaccini influenzali per la stagione 2025-2026,
relativamente al  medicinale  «Fluarix  Tetra»  (A.I.C.  n.  043132),
codice pratica VC2/2025/231, nonche' la notifica di fine procedura n.
DE/H/1939/001/II/091,  trasmessa  dalla   competente   autorita'   in
Germania, in qualita' di stato membro di riferimento (RMS); 
  Vista la domanda e relativi allegati,  con  la  quale  la  societa'
Viatris Healthcare Limited  (codice  SIS  8627)  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in Damastown Industrial  Park,  Mulhuddart,  Dublin
15,   DUBLIN,   Irlanda,   ha   chiesto   di    essere    autorizzata
all'aggiornamento annuale della composizione dei vaccini  influenzali
per la stagione 2025-2026, relativamente al medicinale  «Influvac  S»
(A.I.C. n. 051260) codice pratica VC2/2025/238, nonche'  la  notifica
di fine della procedura europea NL/H/0137/001/II/128, trasmessa dalla
competente autorita' nei Paesi Bassi, in qualita' di stato membro  di
riferimento (RMS); 
  Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 24  aprile  2006,
n. 219 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  relativo  alla
redazione in doppia lingua (italiano e tedesco) delle etichette e del
foglio illustrativo dei medicinali; 
  Visto il parere dell'Ufficio valutazione medicinali biologici; 
  Visto l'elenco allegato, parte integrante della presente determina; 
  Visti gli atti d'Ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Autorizzazione  dell'aggiornamento  annuale  della  composizione  dei
  vaccini antinfluenzali per la  stagione  2025-2026  (e  divieto  di
  vendita della formulazione 2024-2025) 
 
  E' autorizzata  la  modifica  della  composizione,  specificata  al
successivo comma 2, dei vaccini antinfluenzali elencati nell'allegato
1,  parte  integrante  della  presente  determina,  in  accordo  alla
raccomandazione:  «Amended  EU  recommendations  for   the   seasonal
influenza   vaccine   composition   for   the    season    2025/2026»
(EMA/78314/2025): 
    vaccini trivalenti ottenuti in uova embrionate di pollo: 
      A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09-like virus; 
      A/Croazia/10136RV/2023 (H3N2)-like virus; e 
      B/Austria/1359417/2021-like virus (lignaggio B/Victoria); 
    vaccini trivalenti ottenuti su colture cellulari o ricombinanti o
acidi nucleici: 
      A/Wisconsin/67/2022 (H1N1) pdm09-like virus; 
      A/Distretto di Columbia/27/2023 (H3N2)-like virus; e 
      B/Austria/1359417/2021-like virus (lignaggio B/Victoria). 
  Nel caso dei vaccini quadrivalenti, l'OMS raccomanda  l'inserimento
del ceppo B/Phuket/3073/2013-like (lineaggio B/Yamagata), in aggiunta
ai ceppi sopramenzionati. 
  Il vaccino aggiornato conterra', dunque, nuove varianti antigeniche
di tipo A, sottotipo H3N2, (A/Croazia/10136RV/2023 e  A/Distretto  di
Columbia/27/2023), che  sostituiranno  i  ceppi  A/Thailand/8/2022  e
A/Massachusetts/18/2022, rispettivamente nei vaccini ottenuti in uova
embrionate di pollo ed in quelli ottenuti su colture cellulari. 
  2. Il riassunto delle caratteristiche  dei  vaccini  antinfluenzali
disponibili   in   Italia   e'   riportato   sul    sito    dell'AIFA
(http://www.agenziafarmaco.gov.it). Per informazioni  complete  sulle
indicazioni e' possibile  consultare  il  foglio  illustrativo  o  le
informazioni contenute nelle schede tecniche dei prodotti autorizzati
disponibili nel database dei prodotti farmaceutici dell'AIFA. 
  3. Prima della loro distribuzione i vaccini  antinfluenzali  devono
essere sottoposti alle procedure di controllo  di  stato,  lotto  per
lotto, di cui all'art. 138, del decreto  legislativo  n.  219/2006  e
successive modificazioni ed integrazioni e  risultare  conformi  alla
Farmacopea europea e alle relative A.I.C.. 
  4. I lotti di  tutti  i  vaccini  antinfluenzali  prodotti  con  la
composizione  precedentemente  autorizzata  e  recanti  in  etichetta
l'indicazione della stagione 2024-2025, sono ritirati  dal  commercio
e, comunque, non sono piu' vendibili al pubblico ne' utilizzabili.