Art. 2
Criteri di ripartizione
1. La quota dell'86% viene ripartita sulla base del numero dei
beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica di ciascuna
regione, dell'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti
eroganti il servizio di mensa scolastica biologica presenti nella
piattaforma informatica alla data del 31 marzo 2025.
2. La quota del 14%, viene ripartita sulla base della popolazione
scolastica accertata dal Ministero dell'istruzione e del Merito con
riferimento all'anno scolastico 2024/2025.