Art. 2 
 
                       Criteri di ripartizione 
 
  1. La quota dell'86% viene ripartita  sulla  base  del  numero  dei
beneficiari del servizio di mensa scolastica  biologica  di  ciascuna
regione,  dell'elenco  delle  stazioni  appaltanti  e  dei   soggetti
eroganti il servizio di mensa  scolastica  biologica  presenti  nella
piattaforma informatica alla data del 31 marzo 2025. 
  2. La quota del 14%, viene ripartita sulla base  della  popolazione
scolastica accertata dal Ministero dell'istruzione e del  Merito  con
riferimento all'anno scolastico 2024/2025.