Art. 2 
 
  1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'art. 1 e'  subordinato
alle verifiche periodiche  e  regolari  del  possesso  dei  requisiti
prescritti, da parte degli  ispettori  iscritti  nell'apposita  lista
nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto  legislativo
n. 194/1995. 
  2. Il Centro di saggio «Res Agraria S.r.l.» e' tenuto a  comunicare
a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle  prove
che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale. 
  3. Il citato centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni  eventuale
variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso  dichiarato
nell'istanza  di  riconoscimento,  nonche'  a  quanto  previsto   dal
presente decreto.