IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto l'art. 9 della  Costituzione,  cosi'  come  modificato  dalla
legge costituzionale  11  febbraio  2022,  n.  1,  con  il  quale  si
stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme  di
tutela degli animali»; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; 
  Visto  l'art.  32  della  legge  23  dicembre  1978,  n.   833   di
«Istituzione  del  Servizio   sanitario   nazionale»   e   successive
modificazioni; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n.  157,  recante  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio», e, in particolare, l'art. 21, comma 1, lettera u); 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112
recante il «Conferimento di funzioni e compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni ed agli enti locali,  in  attuazione  del  capo  I
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392, concernente «Regolamento recante norme  per  la  semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione  e  all'immissione
in commercio di presidi  medico-chirurgici,  a  norma  dell'art.  20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  2  novembre  2021,  n.  179  recante
«Disciplina sanzionatoria per la violazione  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a  disposizione  sul
mercato e all'uso dei biocidi»; 
  Visti gli articoli 440, 452-bis, 544-bis, 544-ter, 638, 650  e  674
del codice penale; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  528/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a  disposizione  sul
mercato e all'uso dei biocidi; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  134  recante
«Disposizioni  in   materia   di   sistema   di   identificazione   e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14,  comma  2,  lettere
a), b), g), h), i) e  p)  della  legge  22  aprile  2021,  n.  53»  e
successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  135  recante
«Disposizioni  di  attuazione  del  regolamento  (UE)  2016/429   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016  in  materia  di
commercio, importazione, conservazione di animali di fauna  selvatica
ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali,
anche al fine di ridurre il rischio di focolai  di  zoonosi,  nonche'
l'introduzione di norme penali volte a punire il  commercio  illegale
di specie protette, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere  a),  b),
n), o), p) e q), della legge 22 aprile  2021,  n.  53»  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136  recante
«Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e),  f),  h),  i),
l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n.  53  per  adeguare  e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo  2016»  e  successive
modificazioni; 
  Vista l'ordinanza 12 luglio 2019, recante  «Norme  sul  divieto  di
utilizzo  e  di  detenzione  di  esche  o  di  bocconi   avvelenati»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  22
agosto 2019, n. 196, da ultimo prorogata con ordinanza 6 agosto  2024
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  26
agosto 2024, n. 199; 
  Visto l'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro, della salute  e
delle politiche sociali 18 giugno  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2009, n. 225 che
prevede l'attivazione  del  Centro  di  referenza  nazionale  per  la
medicina forense veterinaria presso la sede territoriale di  Grosseto
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della  Toscana
(IZSLT); 
  Preso   atto   dell'attivazione   del   Portale   nazionale   degli
avvelenamenti dolosi degli animali, presso  il  Centro  di  referenza
nazionale  per  la   medicina   forense   veterinaria   dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale del Lazio  e  della  Toscana  (IZSLT)  a
seguito dell'ordinanza 12 luglio 2019; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on.  Marcello
Gemmato  e'  stato  nominato  Sottosegretario  di  Stato  presso   il
Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante
«Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario  di  Stato  on.  Marcello
Gemmato»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana - Serie generale - del 10 marzo 2023, n. 5,  con  il  quale,
all'art. 1, comma 1, lettera a), e' stata conferita  la  delega  alla
trattazione e alla firma degli atti in materia di sanita' animale; 
  Considerati gli elementi emersi a seguito  degli  studi  effettuati
dal centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della  Toscana
(IZSLT), e, in  particolare  i  dati  contenuti  nel  Report  2024  -
Avvelenamenti dolosi degli animali - realizzato attraverso  l'analisi
dei  contributi  forniti  da  tutti  gli   istituti   zooprofilattici
sperimentali per mezzo  della  geolocalizzazione  e  della  mappatura
degli episodi di  avvelenamento,  dai  quali  risulta  la  perdurante
emergenza  e  quindi  il  serio  rischio  di  avvelenamento  per   la
popolazione umana, per gli animali o un grave rischio di inquinamento
ambientale; 
  Considerato  che  la  presenza  di  veleni  o   sostanze   tossiche
abbandonati  nell'ambiente  rappresenta  un  serio  rischio  per   la
popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di
contaminazione ambientale; 
  Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche o  nocive
o materiali nocivi abbandonati nell'ambiente e'  causa  di  danni  al
patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione; 
  Rilevato  che  l'adozione  delle  precedenti  ordinanze   ha   reso
possibile  un  maggior  controllo  del  fenomeno  con   significativa
riduzione  dell'incidenza  degli  episodi  di  avvelenamento  e   con
individuazione dei responsabili che sono stati  perseguiti  ai  sensi
delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un  deterrente  per
il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi; 
  Considerato  il  persistere  di  numerosi  episodi,  accertati   da
approfondimenti diagnostici eseguiti dagli  istituti  zooprofilattici
sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e
uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi
avvelenati,   accidentalmente    o    intenzionalmente    disseminati
nell'ambiente; 
  Considerato, pertanto, che continuano a sussistere la necessita'  e
l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia  e  prevenzione  ai
fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno; 
  Ritenuto che la presente ordinanza debba decorrere  dal  27  agosto
2025, data utile per scongiurare vuoti di disciplina, cessando il  26
agosto 2025 gli effetti dell'ordinanza 12 luglio 2019; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e
dell'incolumita' delle persone, degli  animali  e  dell'ambiente,  e'
vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare
e abbandonare esche e bocconi contenenti sostanze tossiche o nocive o
materiali nocivi  compresi  metalli,  vetri,  plastiche  o  materiale
esplodente, i quali possono causare intossicazioni  o  lesioni  o  la
morte del soggetto che  li  ingerisce.  Sono  vietati,  altresi',  la
detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di sostanze tossiche o nocive  e
di qualsiasi alimento preparato in  maniera  tale  da  poter  causare
intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.