IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della Costituzione, cosi' come modificato dalla
legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, con il quale si
stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di
tutela degli animali»;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 di
«Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio», e, in particolare, l'art. 21, comma 1, lettera u);
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione
in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179 recante
«Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all'uso dei biocidi»;
Visti gli articoli 440, 452-bis, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674
del codice penale;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all'uso dei biocidi;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante
«Disposizioni in materia di sistema di identificazione e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere
a), b), g), h), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 recante
«Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di
commercio, importazione, conservazione di animali di fauna selvatica
ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali,
anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche'
l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale
di specie protette, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b),
n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante
«Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i),
l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e
raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016» e successive
modificazioni;
Vista l'ordinanza 12 luglio 2019, recante «Norme sul divieto di
utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22
agosto 2019, n. 196, da ultimo prorogata con ordinanza 6 agosto 2024
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26
agosto 2024, n. 199;
Visto l'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 18 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2009, n. 225 che
prevede l'attivazione del Centro di referenza nazionale per la
medicina forense veterinaria presso la sede territoriale di Grosseto
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana
(IZSLT);
Preso atto dell'attivazione del Portale nazionale degli
avvelenamenti dolosi degli animali, presso il Centro di referenza
nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT) a
seguito dell'ordinanza 12 luglio 2019;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello
Gemmato e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il
Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante
«Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello
Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - del 10 marzo 2023, n. 5, con il quale,
all'art. 1, comma 1, lettera a), e' stata conferita la delega alla
trattazione e alla firma degli atti in materia di sanita' animale;
Considerati gli elementi emersi a seguito degli studi effettuati
dal centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana
(IZSLT), e, in particolare i dati contenuti nel Report 2024 -
Avvelenamenti dolosi degli animali - realizzato attraverso l'analisi
dei contributi forniti da tutti gli istituti zooprofilattici
sperimentali per mezzo della geolocalizzazione e della mappatura
degli episodi di avvelenamento, dai quali risulta la perdurante
emergenza e quindi il serio rischio di avvelenamento per la
popolazione umana, per gli animali o un grave rischio di inquinamento
ambientale;
Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche
abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la
popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di
contaminazione ambientale;
Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche o nocive
o materiali nocivi abbandonati nell'ambiente e' causa di danni al
patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione;
Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso
possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa
riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con
individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi
delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per
il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;
Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da
approfondimenti diagnostici eseguiti dagli istituti zooprofilattici
sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e
uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi
avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati
nell'ambiente;
Considerato, pertanto, che continuano a sussistere la necessita' e
l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai
fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno;
Ritenuto che la presente ordinanza debba decorrere dal 27 agosto
2025, data utile per scongiurare vuoti di disciplina, cessando il 26
agosto 2025 gli effetti dell'ordinanza 12 luglio 2019;
Ordina:
Art. 1
Finalita'
1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e
dell'incolumita' delle persone, degli animali e dell'ambiente, e'
vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare
e abbandonare esche e bocconi contenenti sostanze tossiche o nocive o
materiali nocivi compresi metalli, vetri, plastiche o materiale
esplodente, i quali possono causare intossicazioni o lesioni o la
morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresi', la
detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di sostanze tossiche o nocive e
di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare
intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.