Art. 3
Emissione della diagnosi
1. Il medico veterinario emette diagnosi di sospetto avvelenamento
di un esemplare di animale domestico o selvatico esclusivamente
tramite compilazione del modulo elettronico «Segnalazione di sospetto
avvelenamento» presente sul Portale nazionale degli avvelenamenti
dolosi degli animali https://avvelenamenti.izslt.it di seguito
«Portale», istituito presso il Centro di referenza nazionale per la
medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale del Lazio e della Toscana. Tale procedura consente
l'immediata e contestuale comunicazione al sindaco, al servizio
veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio e
all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente
competente.
2. Ai fini dell'identificazione della sostanza tossica o nociva o
del materiale nocivo che ha provocato l'evento, l'azienda sanitaria
competente per territorio o il medico veterinario che emette la
diagnosi di cui all'art. 2, assicura l'invio delle carcasse di
animali deceduti o i campioni biologici da essi prelevati, nonche' di
esche o bocconi sospetti all'istituto zooprofilattico sperimentale
competente per territorio. L'azienda sanitaria competente per
territorio o il medico veterinario che emette diagnosi di cui
all'art. 2 compila e inoltra sul portale il modulo elettronico
«Scheda di accompagnamento carcassa/campioni - Sospetto
avvelenamento» o il modulo elettronico «Scheda di accompagnamento
boccone/esca» e conferisce i campioni o le carcasse con una copia
cartacea del modulo compilato o l'identificativo univoco generato dal
portale. L'azienda sanitaria competente per territorio o il medico
veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento possono
autorizzare il proprietario dell'animale a consegnare direttamente
all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente
le carcasse di animali deceduti o i campioni biologici, purche'
abbiano gia' provveduto all'inserimento della segnalazione sul
portale ed inoltrato la stessa.