Art. 3 
 
                      Emissione della diagnosi 
 
  1. Il medico veterinario emette diagnosi di sospetto  avvelenamento
di un esemplare  di  animale  domestico  o  selvatico  esclusivamente
tramite compilazione del modulo elettronico «Segnalazione di sospetto
avvelenamento» presente sul  Portale  nazionale  degli  avvelenamenti
dolosi  degli  animali  https://avvelenamenti.izslt.it   di   seguito
«Portale», istituito presso il Centro di referenza nazionale  per  la
medicina   forense    veterinaria    dell'Istituto    zooprofilattico
sperimentale del Lazio  e  della  Toscana.  Tale  procedura  consente
l'immediata e  contestuale  comunicazione  al  sindaco,  al  servizio
veterinario  dell'azienda  sanitaria  competente  per  territorio   e
all'istituto    zooprofilattico     sperimentale     territorialmente
competente. 
  2. Ai fini dell'identificazione della sostanza tossica o  nociva  o
del materiale nocivo che ha provocato l'evento,  l'azienda  sanitaria
competente per territorio o  il  medico  veterinario  che  emette  la
diagnosi di cui  all'art.  2,  assicura  l'invio  delle  carcasse  di
animali deceduti o i campioni biologici da essi prelevati, nonche' di
esche o bocconi sospetti  all'istituto  zooprofilattico  sperimentale
competente  per  territorio.  L'azienda  sanitaria   competente   per
territorio o  il  medico  veterinario  che  emette  diagnosi  di  cui
all'art. 2 compila  e  inoltra  sul  portale  il  modulo  elettronico
«Scheda   di    accompagnamento    carcassa/campioni    -    Sospetto
avvelenamento» o il modulo  elettronico  «Scheda  di  accompagnamento
boccone/esca» e conferisce i campioni o le  carcasse  con  una  copia
cartacea del modulo compilato o l'identificativo univoco generato dal
portale. L'azienda sanitaria competente per territorio  o  il  medico
veterinario che emette diagnosi  di  sospetto  avvelenamento  possono
autorizzare il proprietario dell'animale  a  consegnare  direttamente
all'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente
le carcasse di animali  deceduti  o  i  campioni  biologici,  purche'
abbiano  gia'  provveduto  all'inserimento  della  segnalazione   sul
portale ed inoltrato la stessa.