Art. 4 
 
               Conferma del sospetto di avvelenamento 
 
  1.  Gli  istituti  zooprofilattici  sperimentali   sottopongono   a
necroscopia l'animale morto ed effettuano gli opportuni  accertamenti
e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati  in  sede
necroscopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive
o di materiali nocivi negli stessi. 
  2.  Gli  esami  necroscopici  sugli  animali  morti  per   sospetto
avvelenamento sono eseguiti e refertati  entro  quarantotto  ore  dal
loro  conferimento  e  gli  esiti  comunicati   immediatamente   alle
autorita' competenti. L'esame ispettivo delle esche o dei bocconi che
si sospetta possano contenere sostanze tossiche o nocive o  materiali
nocivi deve essere eseguito o refertato entro  ventiquattro  ore  dal
loro conferimento e, in caso di riscontro positivo,  gli  esiti  sono
comunicati tempestivamente alle autorita'  competenti  attraverso  il
portale di cui all'art. 3. 
  3. Sulla base del quadro anatomopatologico riscontrato,  a  seguito
degli  esami  necroscopici  eseguiti  ai  sensi  del  comma   2,   il
responsabile della necroscopia puo' confermare o meno il sospetto  di
avvelenamento  e  decidere  se  e'  necessario  proseguire  con   gli
accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici.  Gli  esiti  delle
valutazioni sulla conferma o meno del sospetto di avvelenamento  sono
tempestivamente comunicati dall'istituto zooprofilattico sperimentale
di prima accettazione,  alle  autorita'  competenti  e,  in  caso  di
conferma del  sospetto  avvelenamento,  ai  Nuclei  investigativi  di
polizia ambientale  agroalimentare  e  forestale  (NIPAAF)  e,  nelle
regioni a statuto speciale e nelle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano,  al  Corpo  forestale  regionale  e  provinciale,   mediante
l'invio, attraverso il Portale avvelenamenti, del modulo  elettronico
«Conferma/non   conferma   del   sospetto   avvelenamento   su   base
necroscopica».  I  servizi  veterinari  territorialmente   competenti
trasmettono  la   notizia   di   reato   all'autorita'   giudiziaria,
esclusivamente attraverso il portale  Notizie  di  reato  (NdR).  Gli
accertamenti di laboratorio  chimico-tossicologici  sono  conclusi  e
refertati entro trenta giorni dall'arrivo del  campione  all'istituto
zooprofilattico  sperimentale  di  prima  accettazione  e  gli  esiti
comunicati tempestivamente alle autorita' competenti e,  in  caso  di
accertato avvelenamento, ai Nuclei investigativi  polizia  ambientale
agroalimentare e  forestale  (NIPAAF)  e,  nelle  regioni  a  statuto
speciale e nelle Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  al  Corpo
forestale regionale e provinciale, mediante  l'invio,  attraverso  il
Portale  avvelenamenti,   del   modulo   elettronico   «Comunicazione
conferma/non  conferma  rilevazione  sostanze  tossiche».  I  servizi
veterinari territorialmente  competenti  trasmettono  la  notizia  di
reato all'autorita' giudiziaria, esclusivamente attraverso il portale
Notizie di reato (NdR). 
  4. Nel caso in cui il campione da analizzare e' costituito solo  da
esche o bocconi sospetti deve essere eseguito un esame ispettivo atto
a evidenziare  la  presenza  di  sostanze  tossiche  o  nocive  o  di
materiali nocivi  compresi  metalli,  vetri,  plastiche  o  materiale
esplodente. In caso di riscontro positivo  sui  campioni,  l'istituto
zooprofilattico   sperimentale   territorialmente   competente    da'
immediata comunicazione  al  sindaco,  all'azienda  sanitaria  locale
territorialmente  competente  e  ai  Nuclei   investigativi   polizia
ambientale agroalimentare e forestale (NIPAAF)  e,  nelle  regioni  a
statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  Bolzano,  al
Corpo forestale regionale e provinciale mediante l'invio,  attraverso
il  Portale  avvelenamenti,  del  modulo  elettronico  «Comunicazione
presenza sostanze  nocive  in  esca/boccone».  I  servizi  veterinari
territorialmente  competenti  trasmettono   la   notizia   di   reato
all'autorita'  giudiziaria  esclusivamente  attraverso   il   portale
Notizie di reato (NdR). Il  responsabile  dell'esame  ispettivo  puo'
escludere o meno la presenza di  sostanze  tossiche  o  nocive  o  di
materiali nocivi e decidere  se  e'  necessario  proseguire  con  gli
accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici.  Gli  esiti  delle
valutazioni sulla conferma o meno della presenza di sostanze tossiche
o nocive  o  di  materiali  nocivi  sono  tempestivamente  comunicati
dall'istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione alle
autorita'  competenti  e,  in  caso   di   positivita',   ai   Nuclei
investigativi polizia ambientale agroalimentare e forestale  (NIPAAF)
e, nelle regioni a statuto speciale  e  nelle  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  al  Corpo  forestale  regionale  e  provinciale,
mediante l'invio, attraverso il  Portale  avvelenamenti,  del  modulo
elettronico «Comunicazione conferma/non conferma rilevazione sostanze
tossiche/nocive». 
  5. Per i campioni conferiti dagli organi di Polizia giudiziaria per
specifiche investigazioni su  casi  di  avvelenamento  vincolati  dal
segreto  istruttorio,  le  comunicazioni  relative   al   caso   sono
concordate con gli organi di Polizia giudiziaria richiedenti.