Art. 4
Conferma del sospetto di avvelenamento
1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a
necroscopia l'animale morto ed effettuano gli opportuni accertamenti
e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede
necroscopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive
o di materiali nocivi negli stessi.
2. Gli esami necroscopici sugli animali morti per sospetto
avvelenamento sono eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal
loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle
autorita' competenti. L'esame ispettivo delle esche o dei bocconi che
si sospetta possano contenere sostanze tossiche o nocive o materiali
nocivi deve essere eseguito o refertato entro ventiquattro ore dal
loro conferimento e, in caso di riscontro positivo, gli esiti sono
comunicati tempestivamente alle autorita' competenti attraverso il
portale di cui all'art. 3.
3. Sulla base del quadro anatomopatologico riscontrato, a seguito
degli esami necroscopici eseguiti ai sensi del comma 2, il
responsabile della necroscopia puo' confermare o meno il sospetto di
avvelenamento e decidere se e' necessario proseguire con gli
accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici. Gli esiti delle
valutazioni sulla conferma o meno del sospetto di avvelenamento sono
tempestivamente comunicati dall'istituto zooprofilattico sperimentale
di prima accettazione, alle autorita' competenti e, in caso di
conferma del sospetto avvelenamento, ai Nuclei investigativi di
polizia ambientale agroalimentare e forestale (NIPAAF) e, nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e
Bolzano, al Corpo forestale regionale e provinciale, mediante
l'invio, attraverso il Portale avvelenamenti, del modulo elettronico
«Conferma/non conferma del sospetto avvelenamento su base
necroscopica». I servizi veterinari territorialmente competenti
trasmettono la notizia di reato all'autorita' giudiziaria,
esclusivamente attraverso il portale Notizie di reato (NdR). Gli
accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici sono conclusi e
refertati entro trenta giorni dall'arrivo del campione all'istituto
zooprofilattico sperimentale di prima accettazione e gli esiti
comunicati tempestivamente alle autorita' competenti e, in caso di
accertato avvelenamento, ai Nuclei investigativi polizia ambientale
agroalimentare e forestale (NIPAAF) e, nelle regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, al Corpo
forestale regionale e provinciale, mediante l'invio, attraverso il
Portale avvelenamenti, del modulo elettronico «Comunicazione
conferma/non conferma rilevazione sostanze tossiche». I servizi
veterinari territorialmente competenti trasmettono la notizia di
reato all'autorita' giudiziaria, esclusivamente attraverso il portale
Notizie di reato (NdR).
4. Nel caso in cui il campione da analizzare e' costituito solo da
esche o bocconi sospetti deve essere eseguito un esame ispettivo atto
a evidenziare la presenza di sostanze tossiche o nocive o di
materiali nocivi compresi metalli, vetri, plastiche o materiale
esplodente. In caso di riscontro positivo sui campioni, l'istituto
zooprofilattico sperimentale territorialmente competente da'
immediata comunicazione al sindaco, all'azienda sanitaria locale
territorialmente competente e ai Nuclei investigativi polizia
ambientale agroalimentare e forestale (NIPAAF) e, nelle regioni a
statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, al
Corpo forestale regionale e provinciale mediante l'invio, attraverso
il Portale avvelenamenti, del modulo elettronico «Comunicazione
presenza sostanze nocive in esca/boccone». I servizi veterinari
territorialmente competenti trasmettono la notizia di reato
all'autorita' giudiziaria esclusivamente attraverso il portale
Notizie di reato (NdR). Il responsabile dell'esame ispettivo puo'
escludere o meno la presenza di sostanze tossiche o nocive o di
materiali nocivi e decidere se e' necessario proseguire con gli
accertamenti di laboratorio chimico-tossicologici. Gli esiti delle
valutazioni sulla conferma o meno della presenza di sostanze tossiche
o nocive o di materiali nocivi sono tempestivamente comunicati
dall'istituto zooprofilattico sperimentale di prima accettazione alle
autorita' competenti e, in caso di positivita', ai Nuclei
investigativi polizia ambientale agroalimentare e forestale (NIPAAF)
e, nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di
Trento e Bolzano, al Corpo forestale regionale e provinciale,
mediante l'invio, attraverso il Portale avvelenamenti, del modulo
elettronico «Comunicazione conferma/non conferma rilevazione sostanze
tossiche/nocive».
5. Per i campioni conferiti dagli organi di Polizia giudiziaria per
specifiche investigazioni su casi di avvelenamento vincolati dal
segreto istruttorio, le comunicazioni relative al caso sono
concordate con gli organi di Polizia giudiziaria richiedenti.