Art. 5 
 
                    Misure a seguito di conferma 
                    del sospetto di avvelenamento 
 
  1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'art. 3, pone
in essere ogni utile iniziativa di propria competenza  da  effettuare
in collaborazione con le autorita' competenti  e,  entro  quarantotto
ore  dalla  ricezione  del  referto   dell'istituto   zooprofilattico
sperimentale territorialmente competente che non esclude il  sospetto
di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche  o  nocive  o  di
materiali nocivi in esche o bocconi, provvede, in coordinamento con i
Nuclei investigativi polizia ambientale  agroalimentare  e  forestale
(NIPAAF) o, nel  caso  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  con  il  Corpo  forestale
regionale e provinciale, a individuare le modalita' di  bonifica  del
luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie  zoofile
o nuclei cinofili antiveleno e organi di Polizia giudiziaria, nonche'
a segnalare,  con  apposita  cartellonistica,  la  sospetta  presenza
nell'area di esche o bocconi avvelenati e a comunicare alle autorita'
preposte la  necessita'  di  intensificare  i  controlli  nelle  aree
considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.