Art. 5
Misure a seguito di conferma
del sospetto di avvelenamento
1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'art. 3, pone
in essere ogni utile iniziativa di propria competenza da effettuare
in collaborazione con le autorita' competenti e, entro quarantotto
ore dalla ricezione del referto dell'istituto zooprofilattico
sperimentale territorialmente competente che non esclude il sospetto
di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive o di
materiali nocivi in esche o bocconi, provvede, in coordinamento con i
Nuclei investigativi polizia ambientale agroalimentare e forestale
(NIPAAF) o, nel caso delle regioni a statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, con il Corpo forestale
regionale e provinciale, a individuare le modalita' di bonifica del
luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile
o nuclei cinofili antiveleno e organi di Polizia giudiziaria, nonche'
a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza
nell'area di esche o bocconi avvelenati e a comunicare alle autorita'
preposte la necessita' di intensificare i controlli nelle aree
considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.