Art. 6
Derattizzazione e disinfestazione
1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da
imprese specializzate, sono effettuate mediante l'impiego di prodotti
autorizzati con modalita' conformi all'etichettatura tali da non
nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non
bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi
esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi
d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per
la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile
del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle
sostanze utilizzate e dei relativi antidoti.
2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1, il responsabile
della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il
ritiro delle esche non utilizzate, dei contenitori e delle carcasse
di ratti o di altri animali deceduti, informando l'azienda sanitaria
locale e l'istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente
competente in caso di recupero di specie non infestanti.