Art. 6 
 
                  Derattizzazione e disinfestazione 
 
  1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite  da
imprese specializzate, sono effettuate mediante l'impiego di prodotti
autorizzati con modalita'  conformi  all'etichettatura  tali  da  non
nuocere in alcun modo alle persone e alle altre  specie  animali  non
bersaglio e sono pubblicizzate  dalle  stesse  ditte  tramite  avvisi
esposti nelle zone interessate con almeno  cinque  giorni  lavorativi
d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per
la presenza del veleno, gli elementi identificativi del  responsabile
del trattamento, la durata  del  trattamento  e  l'indicazione  delle
sostanze utilizzate e dei relativi antidoti. 
  2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1,  il  responsabile
della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il
ritiro delle esche non utilizzate, dei contenitori e  delle  carcasse
di ratti o di altri animali deceduti, informando l'azienda  sanitaria
locale e  l'istituto  zooprofilattico  sperimentale  territorialmente
competente in caso di recupero di specie non infestanti.