Art. 7 
 
                       Tavolo di coordinamento 
 
  1.  Le  prefetture,  al  fine  di  coordinare  la  gestione   degli
interventi  da  effettuare  e  di  monitorare  il  fenomeno,  possono
attivare un tavolo di coordinamento presieduto dal prefetto o  da  un
suo rappresentante, composto da: 
    a) il questore competente o un suo rappresentante; 
    b) il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri competente
o un suo rappresentante; 
    c) un rappresentante del Comando  carabinieri  unita'  forestali,
ambientali e agroalimentari (CUFA); 
    d) un rappresentante della regione o della provincia autonoma; 
    e) un  rappresentante  del  servizio  veterinario  delle  aziende
sanitarie locali competenti per territorio; 
    f) un rappresentante delle guardie zoofile; 
    g) un rappresentante dell'istituto  zooprofilattico  sperimentale
competente per territorio; 
    h)  un  rappresentante   dell'Ordine   provinciale   dei   medici
veterinari. 
  2. Il tavolo di cui al comma 1 puo' essere integrato dai sindaci  e
dai rappresentanti delle Forze dell'ordine dei comuni interessati dal
fenomeno.