Art. 7
Tavolo di coordinamento
1. Le prefetture, al fine di coordinare la gestione degli
interventi da effettuare e di monitorare il fenomeno, possono
attivare un tavolo di coordinamento presieduto dal prefetto o da un
suo rappresentante, composto da:
a) il questore competente o un suo rappresentante;
b) il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri competente
o un suo rappresentante;
c) un rappresentante del Comando carabinieri unita' forestali,
ambientali e agroalimentari (CUFA);
d) un rappresentante della regione o della provincia autonoma;
e) un rappresentante del servizio veterinario delle aziende
sanitarie locali competenti per territorio;
f) un rappresentante delle guardie zoofile;
g) un rappresentante dell'istituto zooprofilattico sperimentale
competente per territorio;
h) un rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici
veterinari.
2. Il tavolo di cui al comma 1 puo' essere integrato dai sindaci e
dai rappresentanti delle Forze dell'ordine dei comuni interessati dal
fenomeno.