Art. 12 
 
  Le  sezioni  di  Tesoreria   dello   Stato   sono   autorizzate   a
contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico  documento
riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano -  nello  stesso
giorno fissato  per  l'emissione  dei  BOT  dal  presente  decreto  -
quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso. 
  La spesa per gli  interessi  passivi  gravera'  sul  capitolo  2215
(unita' di voto 21.1) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  dell'esercizio  finanziario
2026 o a  quelli  corrispondenti  per  il  medesimo  anno.  L'entrata
relativa agli interessi attivi verra' imputata al  Capo  X,  capitolo
3240, art. 3 (unita' di voto 2.1.93), con valuta pari  al  giorno  di
regolamento dei titoli indicato nell'art. 1,  comma  1  del  presente
decreto. A fronte  di  tale  versamento,  la  competente  sezione  di
Tesoreria dello Stato rilascera' apposita quietanza di entrata.