Art. 2 
                      Modalita' di segnalazione 
 
  1. Gli incidenti gravi devono essere segnalati, ai sensi  dell'art.
10 del decreto legislativo n. 137 del 2022, dall'operatore  sanitario
o dal referente per la vigilanza nominato da  eventuali  disposizioni
regionali, al Ministero della salute tramite la compilazione  on-line
del modulo di cui  all'allegato  1,  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  2. Gli incidenti diversi da quelli gravi possono essere  segnalati,
ai sensi dell'art. 10  del  decreto  legislativo  n.  137  del  2022,
dall'operatore sanitario o dal referente per la vigilanza nominato da
eventuali disposizioni regionali al Ministero della salute tramite la
compilazione  on-line  del  modulo  di  cui  all'allegato  1,   parte
integrante del presente decreto. 
  3. Il modulo di cui all'allegato 1 alimenta il sistema  informativo
a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza  di  cui
al decreto  del  Ministro  della  salute  31  marzo  2022  citato  in
premessa, presente all'interno di NSIS, e puo' essere modificato  con
le medesime modalita' di adozione del presente decreto, previo parere
del Garante per la protezione dei dati personali. 
  4. L'accesso  al  modulo  on-line  avviene  attraverso  dispositivi
standard  (Carta  nazionale   dei   servizi,   Carta   di   identita'
elettronica, SPID), definiti dalle vigenti normative, come  strumenti
per l'autenticazione telematica ai  servizi  erogati  in  rete  dalle
pubbliche amministrazioni, ovvero  tramite  codice  utente  e  parola
chiave, in conformita' all'art. 64  del  codice  dell'amministrazione
digitale. Nell'ambito delle procedure di  autenticazione  informatica
mediante  uno  dei  predetti  sistemi  di   autenticazione,   vengono
acquisiti esclusivamente il codice fiscale, il cognome e il nome  del
soggetto che effettua la segnalazione, nel rispetto del principio  di
minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1,  lettera  c),
del regolamento (UE) 2016/679. 
  5.  I  dati  identificativi  del  soggetto  che  ha  effettuato  la
segnalazione sono raccolti nel rispetto della  normativa  vigente  in
materia di protezione dei dati personali, in conformita' ai  principi
di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679, utilizzando tecniche
di pseudonimizzazione diverse da quelle  di  cui  al  decreto  del  7
dicembre 2016, n. 262. 
  6. Gli operatori sanitari, i responsabili locali della vigilanza  e
i  responsabili  regionali  della   vigilanza   assicurano   che   la
segnalazione  di  incidente  non   contenga   dati   che   consentano
l'identificazione del soggetto coinvolto nell'incidente.