Art. 2
Modalita' di segnalazione
1. Gli incidenti gravi devono essere segnalati, ai sensi dell'art.
10 del decreto legislativo n. 137 del 2022, dall'operatore sanitario
o dal referente per la vigilanza nominato da eventuali disposizioni
regionali, al Ministero della salute tramite la compilazione on-line
del modulo di cui all'allegato 1, parte integrante del presente
decreto.
2. Gli incidenti diversi da quelli gravi possono essere segnalati,
ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 137 del 2022,
dall'operatore sanitario o dal referente per la vigilanza nominato da
eventuali disposizioni regionali al Ministero della salute tramite la
compilazione on-line del modulo di cui all'allegato 1, parte
integrante del presente decreto.
3. Il modulo di cui all'allegato 1 alimenta il sistema informativo
a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza di cui
al decreto del Ministro della salute 31 marzo 2022 citato in
premessa, presente all'interno di NSIS, e puo' essere modificato con
le medesime modalita' di adozione del presente decreto, previo parere
del Garante per la protezione dei dati personali.
4. L'accesso al modulo on-line avviene attraverso dispositivi
standard (Carta nazionale dei servizi, Carta di identita'
elettronica, SPID), definiti dalle vigenti normative, come strumenti
per l'autenticazione telematica ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni, ovvero tramite codice utente e parola
chiave, in conformita' all'art. 64 del codice dell'amministrazione
digitale. Nell'ambito delle procedure di autenticazione informatica
mediante uno dei predetti sistemi di autenticazione, vengono
acquisiti esclusivamente il codice fiscale, il cognome e il nome del
soggetto che effettua la segnalazione, nel rispetto del principio di
minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera c),
del regolamento (UE) 2016/679.
5. I dati identificativi del soggetto che ha effettuato la
segnalazione sono raccolti nel rispetto della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali, in conformita' ai principi
di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679, utilizzando tecniche
di pseudonimizzazione diverse da quelle di cui al decreto del 7
dicembre 2016, n. 262.
6. Gli operatori sanitari, i responsabili locali della vigilanza e
i responsabili regionali della vigilanza assicurano che la
segnalazione di incidente non contenga dati che consentano
l'identificazione del soggetto coinvolto nell'incidente.