Art. 3 
           Trattamento e conservazione dei dati contenuti 
                   nella segnalazione di incidente 
 
  1. L'operatore sanitario o il referente per la  vigilanza  nominato
da eventuali disposizioni regionali compila il modulo on-line di  cui
all'allegato 1 al presente decreto, che viene  acquisito  all'interno
di NSIS. 
  2. Per le finalita' di cui al decreto del Ministro della salute  31
marzo 2022 citato in premessa, le regioni e le province autonome sono
titolari del trattamento dei dati contenuti nel modulo on-line di cui
all'allegato 1 al presente decreto  per  gli  incidenti  occorsi  sul
territorio di  competenza.  I  referenti  locali  e  regionali  della
dispositivo-vigilanza sono i soggetti  autorizzati  dal  titolare  al
trattamento dei dati contenuti nella segnalazione di incidente. 
  3. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento  dei  dati
acquisiti all'interno di NSIS,  in  quanto  autorita'  competente  in
materia di dispositivi medici. 
  4. Per il trattamento dei  dati  contenuti  nella  segnalazione  di
incidente, le regioni, le province  autonome  e  il  Ministero  della
salute operano nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  29  del
regolamento (UE) 2016/679  e  dall'art.  2-quaterdecies  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
  5. I dati acquisiti con  la  segnalazione  vengono  conservati  nel
rispetto dei termini di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della
salute 9 giugno 2023 citato in premessa.