Art. 3
Trattamento e conservazione dei dati contenuti
nella segnalazione di incidente
1. L'operatore sanitario o il referente per la vigilanza nominato
da eventuali disposizioni regionali compila il modulo on-line di cui
all'allegato 1 al presente decreto, che viene acquisito all'interno
di NSIS.
2. Per le finalita' di cui al decreto del Ministro della salute 31
marzo 2022 citato in premessa, le regioni e le province autonome sono
titolari del trattamento dei dati contenuti nel modulo on-line di cui
all'allegato 1 al presente decreto per gli incidenti occorsi sul
territorio di competenza. I referenti locali e regionali della
dispositivo-vigilanza sono i soggetti autorizzati dal titolare al
trattamento dei dati contenuti nella segnalazione di incidente.
3. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento dei dati
acquisiti all'interno di NSIS, in quanto autorita' competente in
materia di dispositivi medici.
4. Per il trattamento dei dati contenuti nella segnalazione di
incidente, le regioni, le province autonome e il Ministero della
salute operano nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del
regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-quaterdecies del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
5. I dati acquisiti con la segnalazione vengono conservati nel
rispetto dei termini di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della
salute 9 giugno 2023 citato in premessa.