Art. 4
Termini di segnalazione
1. Gli operatori sanitari, pubblici o privati, che rilevino un
incidente grave, anche solo sospetto, devono segnalarlo al Ministero
della salute tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni da
quando sono venuti a conoscenza dell'evento, secondo quanto disposto
dall'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro della salute 31 marzo
2022 citato in premessa.
2. Gli utilizzatori profani e i pazienti che, durante l'utilizzo di
un dispositivo, rilevino un incidente grave possono informare
dell'evento l'operatore sanitario di cui all'art. 2 del decreto del
Ministro della salute 31 marzo 2022 citato in premessa. L'operatore
sanitario e' tenuto a segnalare l'incidente grave al Ministero della
salute tempestivamente e, comunque, non oltre dieci giorni da quando
e' venuto a conoscenza dell'evento, secondo quanto disposto dall'art.
5, comma 3 del citato decreto 31 marzo 2022.
3. Gli operatori sanitari che rilevino un incidente diverso da
quello grave possono segnalarlo al Ministero della salute entro
trenta giorni da quando sono venuti a conoscenza dell'evento.
4. Gli utilizzatori profani e i pazienti che, durante l'utilizzo di
un dispositivo, rilevino un incidente diverso da quello grave possono
informare dell'evento l'operatore sanitario di cui all'art. 2 del
decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2022 citato in
premessa. L'operatore sanitario puo' segnalare l'incidente al
Ministero della salute entro trenta giorni da quando e' venuto a
conoscenza dell'evento.
5. I termini di segnalazione di cui ai commi 1 e 3 si applicano
anche ai referenti della rete nazionale della dispositivo-vigilanza
che effettuano la segnalazione di incidente, secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2022 citato in
premessa.