Art. 4 
                       Termini di segnalazione 
 
  1. Gli operatori sanitari, pubblici  o  privati,  che  rilevino  un
incidente grave, anche solo sospetto, devono segnalarlo al  Ministero
della salute tempestivamente e comunque non  oltre  dieci  giorni  da
quando sono venuti a conoscenza dell'evento, secondo quanto  disposto
dall'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro della salute 31  marzo
2022 citato in premessa. 
  2. Gli utilizzatori profani e i pazienti che, durante l'utilizzo di
un  dispositivo,  rilevino  un  incidente  grave  possono   informare
dell'evento l'operatore sanitario di cui all'art. 2 del  decreto  del
Ministro della salute 31 marzo 2022 citato in  premessa.  L'operatore
sanitario e' tenuto a segnalare l'incidente grave al Ministero  della
salute tempestivamente e, comunque, non oltre dieci giorni da  quando
e' venuto a conoscenza dell'evento, secondo quanto disposto dall'art.
5, comma 3 del citato decreto 31 marzo 2022. 
  3. Gli operatori sanitari che  rilevino  un  incidente  diverso  da
quello grave possono  segnalarlo  al  Ministero  della  salute  entro
trenta giorni da quando sono venuti a conoscenza dell'evento. 
  4. Gli utilizzatori profani e i pazienti che, durante l'utilizzo di
un dispositivo, rilevino un incidente diverso da quello grave possono
informare dell'evento l'operatore sanitario di  cui  all'art.  2  del
decreto del Ministro  della  salute  del  31  marzo  2022  citato  in
premessa.  L'operatore  sanitario  puo'  segnalare   l'incidente   al
Ministero della salute entro trenta giorni  da  quando  e'  venuto  a
conoscenza dell'evento. 
  5. I termini di segnalazione di cui ai commi 1  e  3  si  applicano
anche ai referenti della rete nazionale  della  dispositivo-vigilanza
che effettuano la segnalazione di incidente, secondo quanto  previsto
dal decreto del Ministro della salute del 31  marzo  2022  citato  in
premessa.