Art. 3 
       Piano dei conti, multidimensionalita' e partita doppia 
 
  1. I sistemi informativi delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'art. 1, devono garantire: 
    a)   la   gestione   delle    registrazioni    di    contabilita'
economico-patrimoniale con il metodo della partita doppia; 
    b) l'utilizzo del Piano dei conti multidimensionale unico,  quale
classificazione di riferimento  per  la  tenuta  delle  scritture  in
contabilita' economico-patrimoniale; 
    c) il raccordo, con le voci del Piano dei conti multidimensionale
unico,  dei  conti  di  maggiore  dettaglio  definiti  per  ulteriori
esigenze  informative  a   livello   di   comparto   o   di   singola
amministrazione; 
    d) la produzione degli schemi di bilancio. 
  2. In  applicazione  del  criterio  della  multidimensionalita',  i
sistemi informativi di cui al comma 1 devono altresi'  assicurare  la
gestione delle ulteriori dimensioni conoscitive,  rispetto  a  quelle
contemplate dal Piano dei conti unico, di seguito indicate: 
    a) la classificazione internazionale delle  funzioni  di  Governo
COFOG, almeno di secondo livello; 
    b)   la   classificazione   per   Missioni   e   Programmi,    la
classificazione per natura economica e l'articolazione in  centri  di
responsabilita'  amministrativa,  qualora  previsti  dalla  normativa
vigente; 
    c) l'articolazione dell'amministrazione in centri  di  costo,  ai
fini della contabilita' analitica e del  controllo  interno,  qualora
previsti dalla normativa vigente. 
  3. In via aggiuntiva alle dimensioni conoscitive di cui al comma 2,
i sistemi informativi, di cui al comma 1, assicurano la  possibilita'
di gestire ulteriori classificazioni delle voci di conto, in  ragione
di  specifiche  esigenze  conoscitive  previste  dai  regolamenti  di
contabilita'  e  amministrazione  o  dalla   normativa   primaria   e
secondaria di contabilita' e finanza pubblica.  Tali  classificazioni
attengono  anche  a  profili  inerenti  alla  dimensione  geografica,
organizzativa, finanziaria, ovvero alla  natura  delle  operazioni  e
alla qualificazione dei soggetti erogatori di risorse pubbliche.