Art. 3
Piano dei conti, multidimensionalita' e partita doppia
1. I sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, devono garantire:
a) la gestione delle registrazioni di contabilita'
economico-patrimoniale con il metodo della partita doppia;
b) l'utilizzo del Piano dei conti multidimensionale unico, quale
classificazione di riferimento per la tenuta delle scritture in
contabilita' economico-patrimoniale;
c) il raccordo, con le voci del Piano dei conti multidimensionale
unico, dei conti di maggiore dettaglio definiti per ulteriori
esigenze informative a livello di comparto o di singola
amministrazione;
d) la produzione degli schemi di bilancio.
2. In applicazione del criterio della multidimensionalita', i
sistemi informativi di cui al comma 1 devono altresi' assicurare la
gestione delle ulteriori dimensioni conoscitive, rispetto a quelle
contemplate dal Piano dei conti unico, di seguito indicate:
a) la classificazione internazionale delle funzioni di Governo
COFOG, almeno di secondo livello;
b) la classificazione per Missioni e Programmi, la
classificazione per natura economica e l'articolazione in centri di
responsabilita' amministrativa, qualora previsti dalla normativa
vigente;
c) l'articolazione dell'amministrazione in centri di costo, ai
fini della contabilita' analitica e del controllo interno, qualora
previsti dalla normativa vigente.
3. In via aggiuntiva alle dimensioni conoscitive di cui al comma 2,
i sistemi informativi, di cui al comma 1, assicurano la possibilita'
di gestire ulteriori classificazioni delle voci di conto, in ragione
di specifiche esigenze conoscitive previste dai regolamenti di
contabilita' e amministrazione o dalla normativa primaria e
secondaria di contabilita' e finanza pubblica. Tali classificazioni
attengono anche a profili inerenti alla dimensione geografica,
organizzativa, finanziaria, ovvero alla natura delle operazioni e
alla qualificazione dei soggetti erogatori di risorse pubbliche.