Art. 4
Funzioni ed interoperabilita'
1. Il sistema informativo, di cui al comma 1 dell'art. 1, deve
garantire la copertura integrale delle funzioni contabili di
programmazione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione.
2. Le funzioni amministrative relative alla gestione del personale,
degli acquisti, degli inventari dei beni mobili e immobili, del
magazzino, della tesoreria e di qualsiasi altra operazione
amministrativa o gestionale che determina scritture contabili sono
effettuate tramite moduli applicativi di un unico sistema informatico
- integrato con le funzioni contabili di programmazione, gestione e
rendicontazione contabile, di cui al comma 1 - ovvero tramite
applicativi separati, interni o esterni al controllo diretto
dell'amministrazione, di cui deve essere garantita
l'interoperabilita' tecnica e funzionale con il sistema informativo
utilizzato per la gestione contabile dell'amministrazione.
3. Il sistema informativo dell'amministrazione deve, altresi',
garantire l'interoperabilita' con le banche dati e i sistemi
informativi del Ministero dell'economia e delle finanze secondo i
protocolli di interoperabilita' definiti dalla normativa primaria e
secondaria di settore.