Art. 4 
                    Funzioni ed interoperabilita' 
 
  1. Il sistema informativo, di cui al  comma  1  dell'art.  1,  deve
garantire  la  copertura  integrale  delle  funzioni   contabili   di
programmazione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione. 
  2. Le funzioni amministrative relative alla gestione del personale,
degli acquisti, degli inventari  dei  beni  mobili  e  immobili,  del
magazzino,  della  tesoreria  e   di   qualsiasi   altra   operazione
amministrativa o gestionale che determina  scritture  contabili  sono
effettuate tramite moduli applicativi di un unico sistema informatico
- integrato con le funzioni contabili di programmazione,  gestione  e
rendicontazione contabile,  di  cui  al  comma  1  -  ovvero  tramite
applicativi  separati,  interni  o  esterni  al   controllo   diretto
dell'amministrazione,    di     cui     deve     essere     garantita
l'interoperabilita' tecnica e funzionale con il  sistema  informativo
utilizzato per la gestione contabile dell'amministrazione. 
  3. Il  sistema  informativo  dell'amministrazione  deve,  altresi',
garantire  l'interoperabilita'  con  le  banche  dati  e  i   sistemi
informativi del Ministero dell'economia e  delle  finanze  secondo  i
protocolli di interoperabilita' definiti dalla normativa  primaria  e
secondaria di settore.