Art. 6 
Relazione  fra  contabilita'  economico-patrimoniale  e  contabilita'
                             finanziaria 
 
  1. Il sistema informativo garantisce l'autonomia delle scritture in
contabilita' economico-patrimoniale rispetto a quelle in contabilita'
finanziaria, ove quest'ultima  sia  prevista  a  fini  autorizzatori,
assicurando i necessari collegamenti  fra  gli  eventi  contabilmente
rilevanti per entrambi i sistemi contabili, in  modo  da  evitare  la
duplicazione  delle  informazioni  e  assicurare  il   rispetto   del
principio dell'unicita' dell'imputazione. 
  2.   I   collegamenti    fra    registrazioni    in    contabilita'
economico-patrimoniale e in contabilita'  finanziaria  sono  definiti
sulla base della ricognizione dei processi e degli  eventi  contabili
di cui al precedente art. 5, secondo  le  modalita'  individuate  dai
rispettivi ordinamenti contabili, nel rispetto del  Piano  dei  conti
unico e delle ulteriori classificazioni  previste  nell'ambito  della
multidimensionalita'; resta, in  ogni  caso,  escluso  l'utilizzo  di
meccanismi   di   derivazione   delle   scritture   in   contabilita'
economico-patrimoniale da quelle in contabilita' finanziaria.