Art. 6
Relazione fra contabilita' economico-patrimoniale e contabilita'
finanziaria
1. Il sistema informativo garantisce l'autonomia delle scritture in
contabilita' economico-patrimoniale rispetto a quelle in contabilita'
finanziaria, ove quest'ultima sia prevista a fini autorizzatori,
assicurando i necessari collegamenti fra gli eventi contabilmente
rilevanti per entrambi i sistemi contabili, in modo da evitare la
duplicazione delle informazioni e assicurare il rispetto del
principio dell'unicita' dell'imputazione.
2. I collegamenti fra registrazioni in contabilita'
economico-patrimoniale e in contabilita' finanziaria sono definiti
sulla base della ricognizione dei processi e degli eventi contabili
di cui al precedente art. 5, secondo le modalita' individuate dai
rispettivi ordinamenti contabili, nel rispetto del Piano dei conti
unico e delle ulteriori classificazioni previste nell'ambito della
multidimensionalita'; resta, in ogni caso, escluso l'utilizzo di
meccanismi di derivazione delle scritture in contabilita'
economico-patrimoniale da quelle in contabilita' finanziaria.