IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, recante «Istituzione della
Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia
meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)» e, in particolare, l'art. 3
relativo alla definizione dell'ambito territoriale di applicazione
delle disposizioni in essa contenute;
Vista le legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «Interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» e, in particolare,
l'articolo 36, commi 4 e 5, contenente la qualificazione dei consorzi
di sviluppo industriale come enti pubblici economici e la definizione
dei relativi compiti;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Interventi
per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» convertito,
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in
particolare, l'art. 19, comma 5, in base al quale: «Le
amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o
interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel
rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a
capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi
e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei
confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e
le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a
carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali», convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare,
l'articolo 27, comma l, in base al quale: «Al fine di contenere gli
effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da
COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio
socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali,
ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e
dei contratti di lavoro domestico, e' riconosciuta, con riferimento
ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata
in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro
capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso
tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione
inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei
contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi
previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei
contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Con riferimento ai datori di
lavoro ammessi all'esonero contributivo di cui al presente comma per
i dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva
dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
(INPGI), l'Istituto provvede a trasmettere apposita rendicontazione
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del
rimborso, a saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. All'onere
derivante dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per
l'anno 2020 e in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a
valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata
agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche. L'agevolazione e' concessa dal 1° ottobre al 31
dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea, nel
rispetto delle condizioni del quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19 (comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 161, della citata legge 30
dicembre 2020, n. 178, in base al quale: «Al fine di contenere il
perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati
dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione
di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli
occupazionali, l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma
1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica fino
al 31 dicembre 2029, modulato come segue: a) in misura pari al 30 per
cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31
dicembre 2025; b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi
contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; c) in
misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali
da versare per gli anni 2028 e 2029»;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 200, della citata legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo cui: «Il Fondo di cui al comma 196 e'
incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la
realizzazione di interventi di sostegno alle attivita' economiche
finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, da
destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti sui
territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646,
non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo
27, comma l, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per il sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di
cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalita' di
accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime.
Agli oneri di cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per
l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di curo per
l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di
euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2021-2027»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune», convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare,
l'articolo 5 recante disposizioni in materia di controllo e
monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse
nazionali ed europee;
Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e,
in particolare, l'art. 13 che, al comma 4, prevede che: «Per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, il fondo di cui al comma 196 del medesimo articolo 1 e'
incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni
per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;
Visto, altresi', il comma 5, dell'art. 13 del citato decreto-legge
7 maggio 2024, n. 60, in base al quale: «Agli oneri derivanti dai
commi 2 e 4, quantificati in complessivi 100 milioni di euro per
l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle
amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera
b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 404, della citata legge 30
dicembre 2024, n. 207, in base al quale: «A seguito della decisione
della Commissione europea C(2024) 4512 final, del 25 giugno 2024,
l'agevolazione di cui all'art. 1, commi da 161 a 167, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, trova applicazione fino al 31 dicembre 2024
con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il
30 giugno 2024»;
Visto, altresi', l'art. 1, commi da 406 a 422, della medesima legge
30 dicembre 2024, n. 207, che, al fine di mantenere i livelli di
crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione
dei divari territoriali, ha previsto per gli anni dal 2025 a 2029, in
sostituzione dell'agevolazione di cui all'art. l, commi da 161 a 167,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il riconoscimento, nel rispetto
della pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato,
dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale in
favore delle imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato
nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,
Calabria e Sardegna, nei limiti e secondo le modalita' previste nella
medesima legge n. 207 del 2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
novembre 2021, recante «Ripartizione, termini, modalita' di accesso e
rendicontazione dei contributi per la realizzazione di interventi di
sostegno alle attivita' economiche finalizzati a contrastare fenomeni
di deindustrializzazione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 10
del 14 gennaio 2022, e, in particolare, l'art. 3 che prevede la
ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 200,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tra seguenti consorzi
industriali ricadenti nei territori di cui all'art. 1, comma 200,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178: Consorzio per lo sviluppo
industriale del Lazio Meridionale, Consorzio per lo sviluppo
industriale del Sud Pontino, Consorzio per io sviluppo industriale
Roma-Latina, Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind,
Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone, Consorzio per lo
sviluppo industriale della Provincia di Rieti;
Visto il decreto del direttore generale dell'Agenzia per la
coesione territoriale n. 344 del 19 ottobre 2022, adottato in
attuazione dell'art. 6 del sopra menzionato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021, recante la disciplina
del contenuto, delle modalita' e dei termini per la presentazione
delle domande di accesso al contributo per la realizzazione di
interventi di sostegno alle attivita' economiche finalizzati a
contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonche' le
disposizioni di rendicontazione e ogni altro elemento utile ai fini
dello svolgimento della procedura e del successivo impiego delle
risorse;
Visto il decreto del direttore generale dell'Agenzia per la
coesione territoriale n. 616 del 30 novembre 2023, di modifica del
citato decreto direttoriale n. 344 del 2022 e recante, tra l'altro,
la proroga al 31 dicembre 2024 del termine previsto per
l'ammissibilita' al contributo delle spese sostenute;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di
coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri n.
228 del 9 ottobre 2024, con il quale e' stato ulteriormente
modificato il menzionato decreto direttoriale n. 344 del 2022
prevedendo, tra l'altro, la proroga al 31 dicembre 2025 del termine
previsto per l'ammissibilita' al contributo delle spese sostenute;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1
dell'8 gennaio 2025 in materia di apposizione del codice unico
progetto (CUP) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi
oggetto di incentivi pubblici;
Vista la legge regionale della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7,
recante «Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo
regionale»;
Visto, in particolare, l'art. 40 che, nel prevedere la
costituzione, entro i tempi di approvazione del bilancio consuntivo
dei consorzi del 2019, di un consorzio unico per lo sviluppo
industriale, stabilisce, al comma 3, che: «Fatto salvo quanto
previsto al comma 6-bis, il consorzio per lo sviluppo industriale
della Provincia di Rieti, il consorzio per lo sviluppo industriale di
Roma e Latina, il consorzio per lo sviluppo industriale del Sud
Pontino, il consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio
meridionale (COSILAM) ed il consorzio per l'area di sviluppo
industriale della Provincia di Frosinone sono estinti alla data di
attivazione del consorzio unico. Il consorzio unico succede, nel
rispetto della normativa vigente, in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi facenti capo ai consorzi estinti, ivi comprese le
quote delle societa' partecipate dai singoli consorzi industriali di
cui al precedente periodo. di seguito denominato consorzio unico»;
Vista la delibera della giunta regionale della Regione Lazio 4
giugno 2021, n. 328 con la quale, in attuazione dell'art. 40, commi 6
e 6-bis, della citata legge regionale n. 7 del 2018, sono stati
approvati: «a) il progetto di fusione ex art. 2501-ter c.c. -
Costituzione del consorzio unico ai sensi della legge regionale 22
ottobre 2018, n. 7, corredato dall'elenco delle consistenze
patrimoniali di ciascun consorzio industriale e dalla stima del
capitale economico; b) lo statuto del costituendo consorzio unico; c)
il piano economico»;
Visto lo statuto del Consorzio industriale del Lazio, come
ratificato dalle assemblee dei soci dei cinque ex consorzi
industriali presenti sul territorio regionale (Asi Frosinone,
Cosilam, Consorzio Roma-Latina, Consorzio di Rieti e Consorzio del
Sud Pontino);
Considerata la costituzione con atto notarile, iscritto al
repertorio n. 13154 del 1° dicembre 2021 e registrato all'Ufficio di
Roma 2 il 10 dicembre 2021 al n. 41408, serie 1/T, del consorzio
unico, denominato «Consorzio industriale del Lazio», mediante fusione
tra il consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di
Rieti, il Consorzio per lo sviluppo industriale di Roma e Latina, il
Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, il Consorzio
per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale (COSILAM) e il
Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di
Frosinone, che subentra in tutte le partecipazioni dei consorzi che
hanno aderito alla fusione;
Considerato che l'art. 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio
2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio
2024, n. 95, si limita a prevedere soltanto il rifinanziamento per
gli anni dal 2024 al 2026 del fondo di cui all'art. 1, comma 196,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per le finalita' di cui al comma
200 del medesimo art. 1, confermando sia i criteri di individuazione
dei consorzi industriali beneficiari dell'agevolazione, sia criteri
di riparto tra gli stessi delle risorse finanziarie del fondo
utilizzati per l'assegnazione delle risorse stanziate per le
annualita' 2021, 2022 e 2023;
Considerato, altresi', che le aree beneficiarie dell'agevolazione
di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, e di cui all'art. 1, commi da 161 a 167, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, non piu' riconoscibile a far data dal 1° gennaio 2025,
corrispondono alle stesse aree beneficiarie dell'agevolazione di cui
all'art. 1, commi da 406 a 422, della 30 dicembre 2024, n. 207,
riconoscibile in sostituzione della prima a far data dal 1° gennaio
2025;
Ritenuto, pertanto, necessario ai fini dell'assegnazione delle
risorse di cui all'art. 13, comma 4, del citato decreto-legge 7
maggio 2024, n. 60, confermare quanto previsto dal citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021, sia ai fini
dell'individuazione dei consorzi industriali beneficiari, sia ai fini
del riparto tra gli stessi delle risorse medesime, considerando, ai
fini della determinazione delle risorse da attribuire al Consorzio
Industriale del Lazio, il numero di consorzi industriali esistenti
nel territorio della medesima regione alla data di entrata in vigore
dell'art. 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato, dott. Alfredo
Mantovano, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti
e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva
deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle
attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti
definizioni:
a) «fondo»: il fondo di sostegno ai comuni marginali di cui
all'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come
rifinanziato, per le finalita' di cui al comma 200 del medesimo art.
1, dall'art. 13, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,
convertito, con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;
b) «consorzio industriale»: ciascun consorzio industriale
ricadente nei territori di cui all'art. 1, comma 200, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.