IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2831/2023  della  Commissione  del  13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; 
  Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, recante  «Istituzione  della
Cassa per  opere  straordinarie  di  pubblico  interesse  nell'Italia
meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)» e, in particolare,  l'art.  3
relativo alla definizione dell'ambito  territoriale  di  applicazione
delle disposizioni in essa contenute; 
  Vista le legge 5 ottobre 1991,  n.  317,  recante  «Interventi  per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» e, in particolare,
l'articolo 36, commi 4 e 5, contenente la qualificazione dei consorzi
di sviluppo industriale come enti pubblici economici e la definizione
dei relativi compiti; 
  Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  recante  «Interventi
per l'innovazione e lo sviluppo delle  piccole  imprese»  convertito,
con  modificazioni  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102   e,   in
particolare,  l'art.  19,  comma   5,   in   base   al   quale:   «Le
amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per  legge  fondi  o
interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione,  nel
rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a
capitale interamente pubblico  su  cui  le  predette  amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi
e  che  svolgono  la  propria  attivita'  quasi  esclusivamente   nei
confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di  gestione  e
le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi  sono  a
carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»; 
  Visto  il  decreto-legge  14   agosto   2020,   n.   104,   recante
«Provvedimenti  anticrisi,  nonche'  proroga  di  termini   e   della
partecipazione italiana a missioni internazionali»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare,
l'articolo 27, comma l, in base al quale: «Al fine di  contenere  gli
effetti straordinari sull'occupazione  determinati  dall'epidemia  da
COVID-19 in  aree  caratterizzate  da  gravi  situazioni  di  disagio
socio-economico e di garantire la tutela dei  livelli  occupazionali,
ai datori di lavoro privati, con esclusione del  settore  agricolo  e
dei contratti di lavoro domestico, e' riconosciuta,  con  riferimento
ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro  sia  situata
in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto  interno  lordo  pro
capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso
tra il 75 per cento e il 90 per cento,  e  un  tasso  di  occupazione
inferiore  alla  media  nazionale,  un  esonero  dal  versamento  dei
contributi  pari  al  30  per  cento   dei   complessivi   contributi
previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione  dei  premi  e  dei
contributi  spettanti  all'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Con riferimento ai datori di
lavoro ammessi all'esonero contributivo di cui al presente comma  per
i  dipendenti  giornalisti   iscritti   alla   gestione   sostitutiva
dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti   italiani
(INPGI), l'Istituto provvede a trasmettere  apposita  rendicontazione
al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  ai  fini  del
rimborso,  a  saldo,  dei  relativi  oneri  fiscalizzati.   All'onere
derivante dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per
l'anno 2020 e in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si  provvede  a
valere sulle risorse del Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198, nell'ambito della quota delle  risorse  del  Fondo  destinata
agli interventi di competenza  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri.  Resta  ferma  l'aliquota  di  computo  delle   prestazioni
pensionistiche. L'agevolazione e'  concessa  dal  1°  ottobre  al  31
dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione  europea,  nel
rispetto delle condizioni del quadro  temporaneo  per  le  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID-19 (comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 161, della citata  legge  30
dicembre 2020, n. 178, in base al quale: «Al  fine  di  contenere  il
perdurare degli effetti  straordinari  sull'occupazione,  determinati
dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave  situazione
di disagio socio-economico, e di  garantire  la  tutela  dei  livelli
occupazionali, l'esonero contributivo di cui all'articolo  27,  comma
1,  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si  applica  fino
al 31 dicembre 2029, modulato come segue: a) in misura pari al 30 per
cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al  31
dicembre 2025; b) in misura pari al  20  per  cento  dei  complessivi
contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;  c)  in
misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi  previdenziali
da versare per gli anni 2028 e 2029»; 
  Visto, altresi',  l'art.  1,  comma  200,  della  citata  legge  30
dicembre 2020, n. 178, secondo cui: «Il Fondo di cui al comma 196  e'
incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni  di
euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per  la
realizzazione di interventi di  sostegno  alle  attivita'  economiche
finalizzati  a  contrastare  fenomeni  di  deindustrializzazione,  da
destinare in  pari  misura  ai  consorzi  industriali  ricadenti  sui
territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950,  n.  646,
non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui  all'articolo
27, comma l, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.  Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
per il sud e la coesione territoriale, sono ripartite le  risorse  di
cui al presente comma e sono stabiliti i termini e  le  modalita'  di
accesso e di rendicontazione  dell'impiego  delle  risorse  medesime.
Agli oneri di cui al presente comma, pari a 48 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni  di  curo  per
l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30  milioni  di
euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15  milioni
di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2021,  2022  e  2023,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  -
programmazione 2021-2027»; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione  e  della  politica  agricola  comune»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e,  in  particolare,
l'articolo  5  recante  disposizioni  in  materia  di   controllo   e
monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con  risorse
nazionali ed europee; 
  Visto il decreto-legge 7 maggio 2024,  n.  60,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia   di   politiche   di   coesione»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n.  95,  e,
in particolare, l'art. 13 che, al  comma  4,  prevede  che:  «Per  le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  30  dicembre
2020, n. 178, il fondo di cui al comma 196 del medesimo articolo 1 e'
incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50  milioni
per ciascuno degli anni 2025 e 2026»; 
  Visto, altresi', il comma 5, dell'art. 13 del citato  decreto-legge
7 maggio 2024, n. 60, in base al quale:  «Agli  oneri  derivanti  dai
commi 2 e 4, quantificati in complessivi  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2025  e
2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,  periodo  di  programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30  dicembre
2020,  n.  178,   con   imputazione   alla   quota   afferente   alle
amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera
b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2024,  n.  207,  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 404, della citata  legge  30
dicembre 2024, n. 207, in base al quale: «A seguito  della  decisione
della Commissione europea C(2024) 4512 final,  del  25  giugno  2024,
l'agevolazione di cui all'art. 1, commi da 161 a 167, della legge  30
dicembre 2020, n. 178, trova applicazione fino al  31  dicembre  2024
con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il
30 giugno 2024»; 
  Visto, altresi', l'art. 1, commi da 406 a 422, della medesima legge
30 dicembre 2024, n. 207, che, al fine  di  mantenere  i  livelli  di
crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire  alla  riduzione
dei divari territoriali, ha previsto per gli anni dal 2025 a 2029, in
sostituzione dell'agevolazione di cui all'art. l, commi da 161 a 167,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il riconoscimento, nel rispetto
della pertinente normativa europea in  materia  di  aiuti  di  Stato,
dell'esonero  dal  versamento  dei  contributi   previdenziali,   con
esclusione dei premi e contributi dovuti  all'Istituto  nazionale  in
favore delle imprese che occupano lavoratori  a  tempo  indeterminato
nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,
Calabria e Sardegna, nei limiti e secondo le modalita' previste nella
medesima legge n. 207 del 2024; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
novembre 2021, recante «Ripartizione, termini, modalita' di accesso e
rendicontazione dei contributi per la realizzazione di interventi  di
sostegno alle attivita' economiche finalizzati a contrastare fenomeni
di deindustrializzazione per ciascuno degli anni dal 2021  al  2023»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  n.  10
del 14 gennaio 2022, e, in  particolare,  l'art.  3  che  prevede  la
ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art.  1,  comma  200,
della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  tra  seguenti   consorzi
industriali ricadenti nei territori di cui  all'art.  1,  comma  200,
della legge 30 dicembre 2020,  n.  178:  Consorzio  per  lo  sviluppo
industriale  del  Lazio  Meridionale,  Consorzio  per   lo   sviluppo
industriale del Sud Pontino, Consorzio per  io  sviluppo  industriale
Roma-Latina, Consorzio per lo sviluppo  industriale  Piceno  Consind,
Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone, Consorzio per  lo
sviluppo industriale della Provincia di Rieti; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale  n.  344  del  19  ottobre  2022,  adottato  in
attuazione dell'art. 6 del sopra menzionato  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021,  recante  la  disciplina
del contenuto, delle modalita' e dei  termini  per  la  presentazione
delle domande di  accesso  al  contributo  per  la  realizzazione  di
interventi  di  sostegno  alle  attivita'  economiche  finalizzati  a
contrastare   fenomeni   di   deindustrializzazione,    nonche'    le
disposizioni di rendicontazione e ogni altro elemento utile  ai  fini
dello svolgimento della procedura  e  del  successivo  impiego  delle
risorse; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale n. 616 del 30 novembre 2023,  di  modifica  del
citato decreto direttoriale n. 344 del 2022 e recante,  tra  l'altro,
la  proroga  al  31  dicembre   2024   del   termine   previsto   per
l'ammissibilita' al contributo delle spese sostenute; 
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri  n.
228  del  9  ottobre  2024,  con  il  quale  e'  stato  ulteriormente
modificato  il  menzionato  decreto  direttoriale  n.  344  del  2022
prevedendo, tra l'altro, la proroga al 31 dicembre 2025  del  termine
previsto per l'ammissibilita' al contributo delle spese sostenute; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1
dell'8 gennaio 2025  in  materia  di  apposizione  del  codice  unico
progetto (CUP) alle fatture  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi
oggetto di incentivi pubblici; 
  Vista la legge regionale della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7,
recante  «Disposizioni  per  la   semplificazione   e   lo   sviluppo
regionale»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.   40   che,   nel   prevedere   la
costituzione, entro i tempi di approvazione del  bilancio  consuntivo
dei consorzi  del  2019,  di  un  consorzio  unico  per  lo  sviluppo
industriale,  stabilisce,  al  comma  3,  che:  «Fatto  salvo  quanto
previsto al comma 6-bis, il consorzio  per  lo  sviluppo  industriale
della Provincia di Rieti, il consorzio per lo sviluppo industriale di
Roma e Latina, il consorzio  per  lo  sviluppo  industriale  del  Sud
Pontino,  il  consorzio  per  lo  sviluppo  industriale   del   Lazio
meridionale  (COSILAM)  ed  il  consorzio  per  l'area  di   sviluppo
industriale della Provincia di Frosinone sono estinti  alla  data  di
attivazione del consorzio unico.  Il  consorzio  unico  succede,  nel
rispetto della normativa  vigente,  in  tutti  i  rapporti  giuridici
attivi e passivi facenti capo ai consorzi estinti,  ivi  comprese  le
quote delle societa' partecipate dai singoli consorzi industriali  di
cui al precedente periodo. di seguito denominato consorzio unico»; 
  Vista la delibera della giunta  regionale  della  Regione  Lazio  4
giugno 2021, n. 328 con la quale, in attuazione dell'art. 40, commi 6
e 6-bis, della citata legge regionale  n.  7  del  2018,  sono  stati
approvati: «a) il  progetto  di  fusione  ex  art.  2501-ter  c.c.  -
Costituzione del consorzio unico ai sensi della  legge  regionale  22
ottobre  2018,  n.  7,  corredato   dall'elenco   delle   consistenze
patrimoniali di ciascun  consorzio  industriale  e  dalla  stima  del
capitale economico; b) lo statuto del costituendo consorzio unico; c)
il piano economico»; 
  Visto  lo  statuto  del  Consorzio  industriale  del  Lazio,   come
ratificato  dalle  assemblee  dei  soci  dei   cinque   ex   consorzi
industriali  presenti  sul  territorio  regionale   (Asi   Frosinone,
Cosilam, Consorzio Roma-Latina, Consorzio di Rieti  e  Consorzio  del
Sud Pontino); 
  Considerata  la  costituzione  con  atto  notarile,   iscritto   al
repertorio n. 13154 del 1° dicembre 2021 e registrato all'Ufficio  di
Roma 2 il 10 dicembre 2021 al n.  41408,  serie  1/T,  del  consorzio
unico, denominato «Consorzio industriale del Lazio», mediante fusione
tra il consorzio per  lo  sviluppo  industriale  della  Provincia  di
Rieti, il Consorzio per lo sviluppo industriale di Roma e Latina,  il
Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino,  il  Consorzio
per lo sviluppo industriale del  Lazio  meridionale  (COSILAM)  e  il
Consorzio per l'area  di  sviluppo  industriale  della  Provincia  di
Frosinone, che subentra in tutte le partecipazioni dei  consorzi  che
hanno aderito alla fusione; 
  Considerato che l'art. 13, comma  4,  del  decreto-legge  7  maggio
2024, n. 60, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  luglio
2024, n. 95, si limita a prevedere soltanto  il  rifinanziamento  per
gli anni dal 2024 al 2026 del fondo di cui  all'art.  1,  comma  196,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per le finalita' di cui al comma
200 del medesimo art. 1, confermando sia i criteri di  individuazione
dei consorzi industriali beneficiari dell'agevolazione,  sia  criteri
di riparto  tra  gli  stessi  delle  risorse  finanziarie  del  fondo
utilizzati  per  l'assegnazione  delle  risorse  stanziate   per   le
annualita' 2021, 2022 e 2023; 
  Considerato, altresi', che le aree  beneficiarie  dell'agevolazione
di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, e di cui all'art. 1, commi da 161 a 167, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, non piu' riconoscibile a far data dal 1° gennaio  2025,
corrispondono alle stesse aree beneficiarie dell'agevolazione di  cui
all'art. 1, commi da 406 a 422,  della  30  dicembre  2024,  n.  207,
riconoscibile in sostituzione della prima a far data dal  1°  gennaio
2025; 
  Ritenuto, pertanto,  necessario  ai  fini  dell'assegnazione  delle
risorse di cui all'art. 13,  comma  4,  del  citato  decreto-legge  7
maggio 2024, n. 60, confermare quanto previsto dal citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021, sia  ai  fini
dell'individuazione dei consorzi industriali beneficiari, sia ai fini
del riparto tra gli stessi delle risorse medesime,  considerando,  ai
fini della determinazione delle risorse da  attribuire  al  Consorzio
Industriale del Lazio, il numero di  consorzi  industriali  esistenti
nel territorio della medesima regione alla data di entrata in  vigore
dell'art. 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato, dott. Alfredo
Mantovano, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti
e provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, a  esclusione  di  quelli  che  richiedono  una  preventiva
deliberazione del Consiglio dei ministri e di  quelli  relativi  alle
attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Su proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  PNRR  e  le
politiche di coesione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le   seguenti
definizioni: 
    a) «fondo»: il fondo di  sostegno  ai  comuni  marginali  di  cui
all'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  come
rifinanziato, per le finalita' di cui al comma 200 del medesimo  art.
1, dall'art. 13, comma 4, del decreto-legge 7  maggio  2024,  n.  60,
convertito, con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95; 
    b)  «consorzio  industriale»:   ciascun   consorzio   industriale
ricadente nei territori di cui all'art. 1, comma 200, della legge  30
dicembre 2020, n. 178.