Art. 4 
 
                  Attivita' agevolabili e modalita' 
                         di rendicontazione 
 
  1. Le risorse del fondo, ripartite  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art.   3,   sono   destinate   a    contrastare    fenomeni    di
deindustrializzazione  attraverso   la   concessione   di   incentivi
economici  in  favore  di  imprese  manifatturiere   che   realizzano
investimenti   volti   al   potenziamento   o   riqualificazione   di
insediamenti produttivi gia' esistenti ovvero per  l'insediamento  di
nuove unita' produttive. 
  2. Gli incentivi di cui al comma 1 devono ricomprendere almeno  uno
dei seguenti ambiti: iniziative per agevolare la  ristrutturazione  o
la realizzazione  dell'immobile  ove  l'attivita'  manifatturiera  e'
svolta, l'ammodernamento e l'ampliamento per innovazione di  prodotto
e di  processo  di  attivita'  industriali,  incluse  le  innovazioni
tecnologiche e quelle volte alla digitalizzazione dei  processi,  gli
investimenti immateriali, la conversione di  attivita'  produttive  a
significativo  impatto   ambientale   verso   modelli   di   maggiore
sostenibilita' ambientale  ed  economica,  l'avvio  di  nuove  unita'
produttive. 
  3. Sono ammissibili i costi sostenuti dall'8 maggio 2024 e fino  al
31 dicembre 2028 e relativi  all'acquisto  di  macchinari,  impianti,
arredi, attrezzature e beni, anche immateriali, inerenti agli  ambiti
di cui al precedente comma 2, nonche' alle opere murarie e alle opere
impiantistiche strumentali. Non  sono  ammissibili  a  contributo  le
spese relative ad investimenti agevolati ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021 e del  decreto
del direttore generale dell'Agenzia per la coesione  territoriale  n.
344 del 19 ottobre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  4. Il decreto di cui all'art. 6, comma 1, disciplina le modalita' e
i termini per la  realizzazione  dell'investimento  nel  rispetto  di
quanto previsto dal comma 3. 
  5. I contributi di cui  al  presente  articolo  sono  concessi  nei
limiti  della  dotazione  finanziaria   prevista   sotto   forma   di
sovvenzione  a  titolo  di  aiuti  de  minimis,  nel  rispetto  delle
condizioni e degli importi previsti dal regolamento (UE) n. 2831/2023
della Commissione del 13  dicembre  2023,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti de minimis.