Art. 6 
 
                  Gestione delle risorse, modalita' 
                    di accesso e rendicontazione 
 
  1. Con decreto del  Capo  del  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione e per il sud della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
sono stabilite  le  modalita',  il  contenuto  e  i  termini  per  la
presentazione delle domande di  accesso  al  contributo,  nonche'  le
modalita' di erogazione del contributo medesimo, di rendicontazione e
ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento  della  procedura
di riconoscimento del contributo e dell'impiego delle risorse. Con il
decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti, altresi', i  criteri
e le modalita' di impiego: 
    a) degli eventuali residui dello stanziamento complessivo di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), da destinare alle iniziative di  cui
all'art. 4 relative al consorzio di cui alla lettera b) del  medesimo
art. 3, comma 1; 
    b) degli eventuali residui dello stanziamento complessivo di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), da destinare alle iniziative di  cui
all'art. 4 relative al consorzio di cui alla lettera a) del  medesimo
art. 3, comma 1; 
    c) degli eventuali residui delle risorse previste dai  numeri  da
1) a  5)  dell'art.  3,  comma  l,  lettera  a),  da  destinare  alle
iniziative di cui all'art. 4 relative al consorzio di cui  all'alinea
del medesimo art. 3. 
  2. Ai fini dell'istruttoria delle domande di accesso al  contributo
e di riconoscimento dello stesso, nonche' per  lo  svolgimento  delle
attivita' di erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari di  cui
all'art. 5, di monitoraggio di cui  all'art.  7,  di  verifica  della
rendicontazione delle spese ammesse a contributo e  di  recupero  del
contributo erogato,  in  caso  di  revoca,  il  Dipartimento  per  le
politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei
ministri puo' avvalersi del supporto tecnico di proprie  societa'  in
house,  nel  rispetto  della  normativa  applicabile  in  materia  di
contratti pubblici, mediante la stipula di  apposite  convenzioni,  i
cui oneri sono posti a carico delle risorse  finanziarie  del  fondo,
nella misura massima del 2%, compresa IVA, del valore  delle  risorse
di cui all'art. 13, comma 4, del decreto- legge 7 maggio 2024, n. 60,
convertito, con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. 
  3. Il Dipartimento per le  politiche  di  coesione  e  per  il  sud
dispone il trasferimento delle risorse del fondo, in coerenza con gli
esiti  della  procedura  di  cui  al  comma  2  e  nei  limiti  delle
disponibilita' annuali di cassa.