Art. 6
Gestione delle risorse, modalita'
di accesso e rendicontazione
1. Con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di
coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri
sono stabilite le modalita', il contenuto e i termini per la
presentazione delle domande di accesso al contributo, nonche' le
modalita' di erogazione del contributo medesimo, di rendicontazione e
ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento della procedura
di riconoscimento del contributo e dell'impiego delle risorse. Con il
decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti, altresi', i criteri
e le modalita' di impiego:
a) degli eventuali residui dello stanziamento complessivo di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), da destinare alle iniziative di cui
all'art. 4 relative al consorzio di cui alla lettera b) del medesimo
art. 3, comma 1;
b) degli eventuali residui dello stanziamento complessivo di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), da destinare alle iniziative di cui
all'art. 4 relative al consorzio di cui alla lettera a) del medesimo
art. 3, comma 1;
c) degli eventuali residui delle risorse previste dai numeri da
1) a 5) dell'art. 3, comma l, lettera a), da destinare alle
iniziative di cui all'art. 4 relative al consorzio di cui all'alinea
del medesimo art. 3.
2. Ai fini dell'istruttoria delle domande di accesso al contributo
e di riconoscimento dello stesso, nonche' per lo svolgimento delle
attivita' di erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari di cui
all'art. 5, di monitoraggio di cui all'art. 7, di verifica della
rendicontazione delle spese ammesse a contributo e di recupero del
contributo erogato, in caso di revoca, il Dipartimento per le
politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei
ministri puo' avvalersi del supporto tecnico di proprie societa' in
house, nel rispetto della normativa applicabile in materia di
contratti pubblici, mediante la stipula di apposite convenzioni, i
cui oneri sono posti a carico delle risorse finanziarie del fondo,
nella misura massima del 2%, compresa IVA, del valore delle risorse
di cui all'art. 13, comma 4, del decreto- legge 7 maggio 2024, n. 60,
convertito, con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
3. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud
dispone il trasferimento delle risorse del fondo, in coerenza con gli
esiti della procedura di cui al comma 2 e nei limiti delle
disponibilita' annuali di cassa.