Art. 7 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Il monitoraggio  dei  contributi  e'  effettuato  attraverso  il
sistema della Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e
delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27  dicembre
2013, n. 147. 
  2. Il sostegno concesso ad ogni attivita' economica e' identificato
dal codice unico di progetto. 
  3. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud  della
Presidenza del Consiglio dei ministri effettua controlli  a  campione
sull'utilizzo dei contributi di cui al presente decreto.