Art. 9
Riassegnazione delle risorse
inutilizzate o revocate
1. Le risorse rimaste inutilizzate ai sensi dell'art. 6, nonche'
quelle recuperate ai sensi dell'art. 8, sono riacquisite nella
disponibilita' del fondo per essere riassegnate nel rispetto delle
finalita' di cui all'art. 2.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2025
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1567