Art. 9 
 
                    Riassegnazione delle risorse 
                       inutilizzate o revocate 
 
  1. Le risorse rimaste inutilizzate ai sensi  dell'art.  6,  nonche'
quelle recuperate  ai  sensi  dell'art.  8,  sono  riacquisite  nella
disponibilita' del fondo per essere riassegnate  nel  rispetto  delle
finalita' di cui all'art. 2. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 maggio 2025 
 
                                              p. Il Presidente        
                                         del Consiglio dei ministri   
                                        Il Sottosegretario di Stato   
                                                 Mantovano            

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2025 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1567