Art. 3 
 
  Al commissario governativo sono attribuiti i poteri  del  consiglio
di amministrazione. 
  Il commissario governativo opera quale  gestore  dell'ente  cui  e'
preposto con i poteri e le responsabilita'  connesse,  provvedendo  a
tutti gli adempimenti,  di  carattere  amministrativo,  tributario  e
previdenziale. 
  Il commissario governativo deve porre in essere tutte le  attivita'
necessarie alla regolarizzazione dell'ente, attraverso la risoluzione
delle problematiche evidenziate in premessa e  meglio  delineate  nel
verbale ispettivo, nello specifico: 
    1) esaminare le istanze di ammissione  a  socio  gia'  pervenute,
oltre quelle che perverranno, e deliberare  in  merito,  in  modo  da
realizzare l'auspicato ricambio generazionale; 
    2) valutare la posizione del socio volontario; 
    3) convocare l'assemblea per la nomina del revisore legale. 
  A  conclusione  dell'incarico,  il   commissario   deve   convocare
l'assemblea  dei  soci  per  la  nomina  del   nuovo   consiglio   di
amministrazione.