Art. 3
Al commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio
di amministrazione.
Il commissario governativo opera quale gestore dell'ente cui e'
preposto con i poteri e le responsabilita' connesse, provvedendo a
tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e
previdenziale.
Il commissario governativo deve porre in essere tutte le attivita'
necessarie alla regolarizzazione dell'ente, attraverso la risoluzione
delle problematiche evidenziate in premessa e meglio delineate nel
verbale ispettivo, nello specifico:
1) esaminare le istanze di ammissione a socio gia' pervenute,
oltre quelle che perverranno, e deliberare in merito, in modo da
realizzare l'auspicato ricambio generazionale;
2) valutare la posizione del socio volontario;
3) convocare l'assemblea per la nomina del revisore legale.
A conclusione dell'incarico, il commissario deve convocare
l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di
amministrazione.