Art. 3 
 
               Comunicazione alla Commissione europea 
             ed applicazione nel territorio dell'Unione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 5  del  regolamento  delegato  (UE)  2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26  e  dell'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale  6  dicembre  2021,  richiamati
nelle premesse,  entro  un  mese  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
l'approvazione  della  modifica  ordinaria  di  cui  all'art.  1  del
presente decreto e' comunicata alla Commissione  europea  tramite  il
sistema digitale di cui all'art. 14,  paragrafo  1,  del  regolamento
(UE) 2024/1143. 
  2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma  1,  del
presente decreto si applica nel territorio  dell'Unione  a  decorrere
dalla data in cui la comunicazione  di  approvazione  della  modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente  articolo  ed  il  documento
unico  consolidato  modificato  sono  pubblicati  dalla   Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C  -  ai
sensi  dell'art.  5,  paragrafo  4,  del  regolamento  delegato  (UE)
2025/27.