Art. 10
Autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario
1. Le autorizzazioni bilaterali disponibili, purche' non impegnate
da assegnazioni fisse, sono rilasciate a titolo precario.
2. Possono ottenere autorizzazioni bilaterali a titolo precario le
imprese non titolari di assegnazioni fisse nonche' le imprese
titolari di assegnazioni fisse che ne abbiano gia' utilizzate in
misura non inferiore al 40% nella relazione di traffico richiesta. In
questo secondo caso l'impresa puo' richiedere un numero di
autorizzazioni pari, al massimo, alla prima quota di autorizzazioni
rilasciate in assegnazione fissa. Resta fermo quanto previsto dal
successivo art. 11, comma 3.
3. L'impresa che, avendo ottenuto autorizzazioni a carattere
precario, non ne restituisca utilizzate almeno il 20% di quelle
ottenute con l'ultima domanda e tutte le altre in precedenza
rilasciate, non puo' ottenerne di ulteriori.
4. Per le relazioni di traffico nelle quali sono necessarie le
autorizzazioni di transito, le stesse debbono essere specificatamente
richieste con apposite domande.
5. Le imprese devono restituire, ai fini dell'istruttoria delle
successive domande - anche ai fini statistici - tutte le
autorizzazioni assegnate, incluse quelle non utilizzate, non appena
decaduto il loro termine di validita'.