Art. 10 
 
       Autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario 
 
  1. Le autorizzazioni bilaterali disponibili, purche' non  impegnate
da assegnazioni fisse, sono rilasciate a titolo precario. 
  2. Possono ottenere autorizzazioni bilaterali a titolo precario  le
imprese  non  titolari  di  assegnazioni  fisse  nonche'  le  imprese
titolari di assegnazioni fisse che  ne  abbiano  gia'  utilizzate  in
misura non inferiore al 40% nella relazione di traffico richiesta. In
questo  secondo  caso  l'impresa  puo'  richiedere   un   numero   di
autorizzazioni pari, al massimo, alla prima quota  di  autorizzazioni
rilasciate in assegnazione fissa. Resta  fermo  quanto  previsto  dal
successivo art. 11, comma 3. 
  3.  L'impresa  che,  avendo  ottenuto  autorizzazioni  a  carattere
precario, non ne restituisca  utilizzate  almeno  il  20%  di  quelle
ottenute  con  l'ultima  domanda  e  tutte  le  altre  in  precedenza
rilasciate, non puo' ottenerne di ulteriori. 
  4. Per le relazioni di traffico  nelle  quali  sono  necessarie  le
autorizzazioni di transito, le stesse debbono essere specificatamente
richieste con apposite domande. 
  5. Le imprese devono restituire,  ai  fini  dell'istruttoria  delle
successive  domande  -  anche  ai  fini   statistici   -   tutte   le
autorizzazioni assegnate, incluse quelle non utilizzate,  non  appena
decaduto il loro termine di validita'.