Art. 11
Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni bilaterali
1. Le autorizzazioni bilaterali sono assegnate o rinnovate tenendo
conto dei requisiti dichiarati dalle imprese con autocertificazione,
salvo controllo con il Sistema informativo del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o presso altre Pubbliche
amministrazioni.
2. Il numero di autorizzazioni rilasciabili per ogni singola
tipologia e relazione di traffico viene determinato in base
all'ampiezza dei contingenti nelle varie relazioni di traffico ed
all'entita' del parco veicolare in disponibilita' dell'impresa, con
particolare riferimento al veicolo motore, secondo quanto indicato
nella «Tabella 1» allegata al presente decreto.
3. Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci
rilasciate, sono revocate qualora, da successivi controlli, si
accerti che l'impresa ha fornito informazioni inesatte o non
veritiere che facciano venir meno i requisiti necessari per il loro
rilascio.