Art. 11 
 
    Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni bilaterali 
 
  1. Le autorizzazioni bilaterali sono assegnate o rinnovate  tenendo
conto dei requisiti dichiarati dalle imprese con  autocertificazione,
salvo controllo  con  il  Sistema  informativo  del  Ministero  delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   o   presso   altre   Pubbliche
amministrazioni. 
  2. Il  numero  di  autorizzazioni  rilasciabili  per  ogni  singola
tipologia  e  relazione  di  traffico  viene  determinato   in   base
all'ampiezza dei contingenti nelle varie  relazioni  di  traffico  ed
all'entita' del parco veicolare in disponibilita'  dell'impresa,  con
particolare riferimento al veicolo motore,  secondo  quanto  indicato
nella «Tabella 1» allegata al presente decreto. 
  3.  Le  autorizzazioni  al  trasporto   internazionale   di   merci
rilasciate,  sono  revocate  qualora,  da  successivi  controlli,  si
accerti  che  l'impresa  ha  fornito  informazioni  inesatte  o   non
veritiere che facciano venir meno i requisiti necessari per  il  loro
rilascio.