Art. 12 
 
              Modalita' di presentazione delle domande 
 
  1. Le domande di rinnovo e di  graduatoria  per  le  autorizzazioni
CEMT devono essere presentate entro  il  termine  perentorio  del  31
ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. 
  2.  Le  domande  di  rinnovo  nonche'  quelle  di  conversione   in
assegnazione fissa per le autorizzazioni  bilaterali  debbono  essere
presentate entro il termine perentorio  del  30  settembre  dell'anno
precedente a quello cui si riferiscono. 
  3. Le domande di cui  ai  commi  1  e  2,  distintamente  per  ogni
relazione  di  traffico,  devono  essere  presentate,  esclusivamente
mediante PEC al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Dipartimento per i trasporti e la navigazione  -  Direzione  generale
per la sicurezza stradale  e  l'autotrasporto -  Divisione  7  -  via
Caraci n. 36 - 00157 Roma, con  allegate  le  ricevute  Pago  PA  dei
versamenti previsti ai fini dell'imposta di bollo e dei  diritti  per
le operazioni in materia di motorizzazione. 
  4. Le domande  per  ottenere  autorizzazioni  bilaterali  a  titolo
precario o autorizzazioni CEMT del tipo «masserizie»  possono  essere
presentate all'indirizzo di cui al comma 3,  senza  limiti  temporali
nell'anno di richiesta. 
  5. Nel caso di domande  cumulative  di  rinnovo  o  conversione  in
assegnazione fissa di un numero di autorizzazioni  superiore  a  100,
l'ammontare  dei  diritti   per   le   operazioni   in   materia   di
motorizzazione e' corrisposto per ogni gruppo di 100 autorizzazioni o
frazione. 
  6. Le domande previste dai commi precedenti debbono essere  redatte
secondo gli schemi allegati al  presente  decreto.  In  mancanza  del
rispetto di tale prescrizione le domande verranno archiviate.