Art. 12
Modalita' di presentazione delle domande
1. Le domande di rinnovo e di graduatoria per le autorizzazioni
CEMT devono essere presentate entro il termine perentorio del 31
ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.
2. Le domande di rinnovo nonche' quelle di conversione in
assegnazione fissa per le autorizzazioni bilaterali debbono essere
presentate entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno
precedente a quello cui si riferiscono.
3. Le domande di cui ai commi 1 e 2, distintamente per ogni
relazione di traffico, devono essere presentate, esclusivamente
mediante PEC al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - Divisione 7 - via
Caraci n. 36 - 00157 Roma, con allegate le ricevute Pago PA dei
versamenti previsti ai fini dell'imposta di bollo e dei diritti per
le operazioni in materia di motorizzazione.
4. Le domande per ottenere autorizzazioni bilaterali a titolo
precario o autorizzazioni CEMT del tipo «masserizie» possono essere
presentate all'indirizzo di cui al comma 3, senza limiti temporali
nell'anno di richiesta.
5. Nel caso di domande cumulative di rinnovo o conversione in
assegnazione fissa di un numero di autorizzazioni superiore a 100,
l'ammontare dei diritti per le operazioni in materia di
motorizzazione e' corrisposto per ogni gruppo di 100 autorizzazioni o
frazione.
6. Le domande previste dai commi precedenti debbono essere redatte
secondo gli schemi allegati al presente decreto. In mancanza del
rispetto di tale prescrizione le domande verranno archiviate.