Art. 13
Trasferimento delle autorizzazioni internazionali
1. Il trasferimento delle autorizzazioni internazionali e'
consentito, in favore delle imprese iscritte al Registro elettronico
nazionale delle imprese di autotrasporto (REN), nel rispetto della
normativa sulla idoneita' professionale ed a condizione che l'impresa
cedente sia cancellata dall'albo e dal REN. Nel caso il trasferimento
riguardi autorizzazioni non rinnovabili ai sensi degli articoli 2, 9
e 12, il trasferimento delle autorizzazioni e' disposto limitatamente
al residuo periodo di validita' delle stesse.
2. Nel caso di trasferimento di una «assegnazione fissa» di
autorizzazioni bilaterali, di cui sia stata gia' utilizzata una parte
nel corso dell'anno, e' trasferita al cessionario soltanto la parte
non ancora utilizzata, restando salvo il diritto ad ottenere il
rinnovo della intera assegnazione per l'anno successivo purche'
vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 9, comma 2.
3. Il trasferimento delle autorizzazioni puo' essere disposto nei
casi:
a. di morte dell'imprenditore individuale, in cui le
autorizzazioni sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia
stata trasferita l'impresa di autotrasporto, per causa di
successione, e che abbiano ottenuto l'iscrizione al REN;
b. di imprese risultanti dalla trasformazione o fusione di
societa' gia' titolari delle autorizzazioni internazionali;
c. di societa' cooperative risultanti da soci gia' titolari di
autorizzazioni internazionali;
d. di cessionario di un'azienda di trasporto, gia' titolare di
autorizzazioni internazionali;
e. di cessazione dell'attivita' dell'impresa e conseguente
cancellazione dal REN con contemporanea cessione dell'intero parco
veicolare, anche a piu' soggetti purche', nel caso di piu' atti
notarili, gli stessi siano contestuali;
f. di modifica di ragione sociale, denominazione, sede o
indirizzo;
g. di fallimento dell'impresa di trasporto e successiva cessione
di azienda, sia nel caso di cessione dell'intera azienda ad un unico
acquirente, sia nel caso di cessione, in modo frazionato, a diversi
soggetti acquirenti.
4. Ai fini del trasferimento delle autorizzazioni, l'impresa
cessionaria ha l'onere di presentare la domanda di trasferimento,
conformemente al fac-simile in allegato 8, corredata dalle
attestazioni di versamento come previsto all'art. 12, commi 3, 4 e 5.
Alla domanda di trasferimento deve essere allegata copia dell'atto
notarile da cui risulti il trasferimento stesso.
5. Non sono trasferibili le autorizzazioni ottenute a titolo
precario.