Art. 2
Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni CEMT
1. E' consentito alle imprese gia' titolari di autorizzazioni CEMT,
che ne dimostrino l'avvenuto utilizzo, richiedere per l'anno
successivo il rinnovo delle stesse.
2. Ai fini del rinnovo, si ritiene dimostrato l'utilizzo, con un
numero di viaggi totali effettuati nei primi 11 mesi dell'anno non
inferiore a 8, per ciascuna autorizzazione, nell'area geografica
degli Stati aderenti alla CEMT, con esclusione dei percorsi
effettuati tra due o piu' Paesi dello Spazio economico europeo. In
caso di titolarita' della autorizzazione per un periodo piu' breve,
il calcolo dei viaggi sara' rapportato a detto periodo.
3. L'utilizzo delle autorizzazioni CEMT e' rilevato dalla
compilazione, all'interno della piattaforma CEMT dedicata
(https://eds.itf-oecd.org/), del libretto digitale di viaggio
(logbook) collegato a ciascuna autorizzazione. E' onere dell'impresa
titolare della autorizzazione, ai fini della prova del corretto
utilizzo della stessa, inserire tutti i dati necessari nell'apposita
sezione della piattaforma, secondo quanto previsto dalla guida CEMT e
dal «Manual for Haulier Manager».
4. Le autorizzazioni possono essere rinnovate alle imprese che
abbiano in disponibilita' un numero veicoli di categoria conforme a
quanto indicato nei «Technical limits» indicati nella «ECMT
multilateral quota user guide» vigente.
5. Il numero massimo di autorizzazioni assegnabile ad una singola
impresa, ai sensi del presente articolo, non puo' essere superiore a
30.