Art. 2 
 
          Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni CEMT 
 
  1. E' consentito alle imprese gia' titolari di autorizzazioni CEMT,
che  ne  dimostrino  l'avvenuto  utilizzo,  richiedere   per   l'anno
successivo il rinnovo delle stesse. 
  2. Ai fini del rinnovo, si ritiene dimostrato  l'utilizzo,  con  un
numero di viaggi totali effettuati nei primi 11  mesi  dell'anno  non
inferiore a 8,  per  ciascuna  autorizzazione,  nell'area  geografica
degli  Stati  aderenti  alla  CEMT,  con  esclusione   dei   percorsi
effettuati tra due o piu' Paesi dello Spazio  economico  europeo.  In
caso di titolarita' della autorizzazione per un periodo  piu'  breve,
il calcolo dei viaggi sara' rapportato a detto periodo. 
  3.  L'utilizzo  delle  autorizzazioni  CEMT   e'   rilevato   dalla
compilazione,   all'interno   della   piattaforma    CEMT    dedicata
(https://eds.itf-oecd.org/),  del  libretto   digitale   di   viaggio
(logbook) collegato a ciascuna autorizzazione. E' onere  dell'impresa
titolare della autorizzazione,  ai  fini  della  prova  del  corretto
utilizzo della stessa, inserire tutti i dati necessari  nell'apposita
sezione della piattaforma, secondo quanto previsto dalla guida CEMT e
dal «Manual for Haulier Manager». 
  4. Le autorizzazioni possono  essere  rinnovate  alle  imprese  che
abbiano in disponibilita' un numero veicoli di categoria  conforme  a
quanto  indicato  nei  «Technical  limits»   indicati   nella   «ECMT
multilateral quota user guide» vigente. 
  5. Il numero massimo di autorizzazioni assegnabile ad  una  singola
impresa, ai sensi del presente articolo, non puo' essere superiore  a
30.