Art. 3
Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni CEMT nel caso di
riduzione del contingente italiano
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 1, in caso di
riduzione del numero delle autorizzazioni attribuite all'Italia, le
stesse sono rinnovate alle imprese titolari, solo fino al
raggiungimento del numero delle autorizzazioni che compongono il
contingente italiano. In tal caso si tiene conto del maggior numero
di viaggi effettuati con la singola autorizzazione attribuendo punti
differenziati a seconda del tipo di viaggio. Ai fini della
determinazione dei punteggi di ciascuna impresa sulle singole
autorizzazioni sono attribuiti 3 punti per ogni viaggio multilaterale
ed 1 punto per ogni viaggio di tipo bilaterale.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in caso di parita' di punteggio
e' rinnovata la autorizzazione che presenti il maggior numero di
viaggi multilaterali e, in caso di ulteriore parita', e' preferita
l'impresa che ha il maggior numero di autorizzazioni CEMT e, infine,
si tiene conto della maggiore anzianita' di iscrizione all'albo.
3. Nell'ipotesi in cui, successivamente alla effettuazione dei
rinnovi, dovessero rendersi disponibili ulteriori autorizzazioni, le
stesse sono attribuite, secondo i medesimi criteri alle imprese alle
quali, precedentemente, le autorizzazioni non siano state rinnovate,
in conseguenza della riduzione del contingente attribuito all'Italia.
Tale disposizione si applica soltanto con riferimento al medesimo
anno in cui le sopraccitate imprese avrebbero avuto titolo al
rinnovo, in mancanza della riduzione del contingente. Eventuali
ulteriori autorizzazioni che dovessero residuare, dopo che sono state
soddisfatte le imprese gia' titolari, verranno assegnate per
graduatoria ai sensi dell'art. 4.