Art. 3 
 
Criteri  per  il  rinnovo  delle  autorizzazioni  CEMT  nel  caso  di
                 riduzione del contingente italiano 
 
  1. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 1, in  caso  di
riduzione del numero delle autorizzazioni attribuite  all'Italia,  le
stesse  sono  rinnovate  alle  imprese   titolari,   solo   fino   al
raggiungimento del numero  delle  autorizzazioni  che  compongono  il
contingente italiano. In tal caso si tiene conto del  maggior  numero
di viaggi effettuati con la singola autorizzazione attribuendo  punti
differenziati  a  seconda  del  tipo  di  viaggio.  Ai   fini   della
determinazione  dei  punteggi  di  ciascuna  impresa  sulle   singole
autorizzazioni sono attribuiti 3 punti per ogni viaggio multilaterale
ed 1 punto per ogni viaggio di tipo bilaterale. 
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in caso di parita' di  punteggio
e' rinnovata la autorizzazione che  presenti  il  maggior  numero  di
viaggi multilaterali e, in caso di ulteriore  parita',  e'  preferita
l'impresa che ha il maggior numero di autorizzazioni CEMT e,  infine,
si tiene conto della maggiore anzianita' di iscrizione all'albo. 
  3. Nell'ipotesi in  cui,  successivamente  alla  effettuazione  dei
rinnovi, dovessero rendersi disponibili ulteriori autorizzazioni,  le
stesse sono attribuite, secondo i medesimi criteri alle imprese  alle
quali, precedentemente, le autorizzazioni non siano state  rinnovate,
in conseguenza della riduzione del contingente attribuito all'Italia.
Tale disposizione si applica soltanto  con  riferimento  al  medesimo
anno in  cui  le  sopraccitate  imprese  avrebbero  avuto  titolo  al
rinnovo, in  mancanza  della  riduzione  del  contingente.  Eventuali
ulteriori autorizzazioni che dovessero residuare, dopo che sono state
soddisfatte  le  imprese  gia'  titolari,  verranno   assegnate   per
graduatoria ai sensi dell'art. 4.