Art. 4 
 
Graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT  rimaste  in
  disponibilita' dopo la procedura di rinnovo 
 
  1. Le autorizzazioni CEMT ancora disponibili dopo le  procedure  di
rinnovo di cui agli articoli 2 e 3, sono ripartite fra le imprese che
ne hanno fatto domanda ai sensi dell'art. 11, secondo l'ordine di una
graduatoria unica. 
  2. La  partecipazione  alla  graduatoria  di  cui  al  comma  1  e'
riservata alle imprese che, non  avendo  ottenuto  il  rinnovo  della
propria autorizzazione CEMT ai sensi degli  articoli  2  e  3,  siano
comunque in possesso di una autorizzazione CEMT valida  nell'anno  di
riferimento,  oppure  che  abbiano  effettuato,  con   autorizzazioni
bilaterali, almeno otto viaggi nell'area CEMT, al di fuori della zona
UE/SEE, nel periodo  che  decorre  dal  1°  gennaio  al  30  novembre
dell'anno di presentazione della domanda. 
  3. E' onere delle imprese dimostrare alla divisione di cui all'art.
12, comma 3, la sussistenza dei requisiti indicati  al  comma  2  del
presente articolo, documentazione a  riprova  del  requisito  di  cui
sopra, facendola pervenire entro il termine  del  30  novembre  dello
stesso anno.