Art. 4 Graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT rimaste in disponibilita' dopo la procedura di rinnovo 1. Le autorizzazioni CEMT ancora disponibili dopo le procedure di rinnovo di cui agli articoli 2 e 3, sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto domanda ai sensi dell'art. 11, secondo l'ordine di una graduatoria unica. 2. La partecipazione alla graduatoria di cui al comma 1 e' riservata alle imprese che, non avendo ottenuto il rinnovo della propria autorizzazione CEMT ai sensi degli articoli 2 e 3, siano comunque in possesso di una autorizzazione CEMT valida nell'anno di riferimento, oppure che abbiano effettuato, con autorizzazioni bilaterali, almeno otto viaggi nell'area CEMT, al di fuori della zona UE/SEE, nel periodo che decorre dal 1° gennaio al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda. 3. E' onere delle imprese dimostrare alla divisione di cui all'art. 12, comma 3, la sussistenza dei requisiti indicati al comma 2 del presente articolo, documentazione a riprova del requisito di cui sopra, facendola pervenire entro il termine del 30 novembre dello stesso anno.