Art. 5
Formazione della graduatoria relativa alle autorizzazioni CEMT
1. La graduatoria di cui al precedente art. 4 e' formata
attribuendo i seguenti punti:
a. 0,8 punti per ogni veicolo «euro 5», in disponibilita'
dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di
autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;
b. 1,2 punti per ogni veicolo «euro 6» o meno inquinante, in
disponibilita' dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al
numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia
titolare;
c. 10 punti per la prima relazione bilaterale per la quale
l'impresa sia titolare di «assegnazione fissa» nell'anno di
presentazione della domanda;
d. 15 punti per ogni ulteriore «assegnazione fissa» oltre la
prima;
e. 10 punti per ogni autorizzazione CEMT di cui l'impresa sia
titolare nell'anno di presentazione della domanda;
f. 15 punti all'impresa iscritta al registro TIR;
g. 0,5 punti per ogni viaggio di assegnazione fissa e/o con
autorizzazioni a titolo precario effettuato dall'impresa nell'area
CEMT extra UE/SEE;
h. 1 punto per ogni percorso multilaterale comunque effettuato
dall'impresa nella stessa area con autorizzazioni CEMT ovvero per
ogni autorizzazione del tipo «Paesi terzi» utilizzata.
2. I punteggi di cui alle lettere d), e), f) del comma 1, sono
assegnati solo se le autorizzazioni sono rinnovabili per l'anno
successivo.
3. Per i punteggi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 viene
presa in considerazione l'attivita' svolta nei primi undici mesi
dell'anno di presentazione della domanda. Le autorizzazioni
utilizzate e non restituite entro il 30 novembre dello stesso anno,
non verranno conteggiate ai fini dei punteggi.
4. Un viaggio e' considerato di «tipo multilaterale»:
a. quando l'utilizzo della autorizzazione CEMT ha sostituito piu'
di una autorizzazione bilaterale;
b. quando viene effettuato tra Paesi CEMT diversi dall'Italia,
escludendo i percorsi che comprendono sia il carico che il relativo
scarico nell'area dello Spazio economico europeo;
c. quando e' effettuato utilizzando autorizzazioni del tipo
«Paesi terzi».
5. Ai fini del calcolo dei punteggi, viene conteggiata solo
l'attivita' effettuata con autorizzazioni previste dagli accordi
bilaterali, stipulati fra l'Italia ed altri singoli Paesi dell'area
CEMT o con autorizzazioni CEMT, con esclusione dell'attivita'
effettuata all'interno dell'area dello Spazio economico europeo.
6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera b),
sono comunque ammesse alla graduatoria con una decurtazione del 30%
del punteggio totale ottenuto ai sensi del precedente comma 1, le
imprese che non abbiano ottenuto il rinnovo per insufficiente
utilizzo di una o piu' autorizzazioni CEMT per l'anno successivo a
quello di presentazione della domanda.