Art. 7
Esclusione dalla graduatoria
1. E' esclusa dalla graduatoria l'impresa che:
a. al momento della presentazione della domanda risulti oggetto
di un provvedimento di revoca della licenza comunitaria per il
trasporto internazionale di merci per conto di terzi nel periodo di
12 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa;
b. abbia commesso ripetute infrazioni o abbia falsificato
qualsiasi documento relativo all'uso delle licenze ECMT; in questi
casi l'impresa e' esclusa dalla graduatoria per i due anni successivi
a quello di accertamento;
c. facendo parte di un consorzio o di una cooperativa di cui al
terzo comma del precedente art. 1, abbia chiesto di sommare il
proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa.