Art. 7 
 
                    Esclusione dalla graduatoria 
 
  1. E' esclusa dalla graduatoria l'impresa che: 
    a. al momento della presentazione della domanda  risulti  oggetto
di un provvedimento  di  revoca  della  licenza  comunitaria  per  il
trasporto internazionale di merci per conto di terzi nel  periodo  di
12 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa; 
    b.  abbia  commesso  ripetute  infrazioni  o  abbia   falsificato
qualsiasi documento relativo all'uso delle licenze  ECMT;  in  questi
casi l'impresa e' esclusa dalla graduatoria per i due anni successivi
a quello di accertamento; 
    c. facendo parte di un consorzio o di una cooperativa di  cui  al
terzo comma del precedente  art.  1,  abbia  chiesto  di  sommare  il
proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa.