Art. 8
Autorizzazioni CEMT masserizie (traslochi)
1. La Divisione competente in materia di autotrasporto
internazionale di merci rilascia le autorizzazioni CEMT masserizie
(traslochi) alle imprese che ne facciano richiesta, avendone i
requisiti, nei modi previsti dal successivo articolo 12 (allegato 9
al presente decreto).
2. Dette autorizzazioni sono rilasciate alle imprese di
autotrasporto di merci iscritte all'albo ed al Registro elettronico
nazionale (REN) specializzate in questa precipua tipologia di
trasporto.
3. Le autorizzazioni CEMT masserizie sono autorizzazioni a tempo,
hanno validita' per l'intero anno solare di rilascio e possono essere
assegnate in numero di una per ogni veicolo idoneo al trasporto di
masserizie in disponibilita' dell'impresa.