Art. 8 
 
             Autorizzazioni CEMT masserizie (traslochi) 
 
  1.  La   Divisione   competente   in   materia   di   autotrasporto
internazionale di merci rilascia le  autorizzazioni  CEMT  masserizie
(traslochi) alle  imprese  che  ne  facciano  richiesta,  avendone  i
requisiti, nei modi previsti dal successivo articolo 12  (allegato  9
al presente decreto). 
  2.  Dette  autorizzazioni   sono   rilasciate   alle   imprese   di
autotrasporto di merci iscritte all'albo ed al  Registro  elettronico
nazionale  (REN)  specializzate  in  questa  precipua  tipologia   di
trasporto. 
  3. Le autorizzazioni CEMT masserizie sono autorizzazioni  a  tempo,
hanno validita' per l'intero anno solare di rilascio e possono essere
assegnate in numero di una per ogni veicolo idoneo  al  trasporto  di
masserizie in disponibilita' dell'impresa.