Art. 9 
 
    Autorizzazioni bilaterali rilasciate in «assegnazione fissa» 
 
  1.  La   Divisione   competente   in   materia   di   autotrasporto
internazionale di merci stabilisce per quali  relazioni  di  traffico
possono essere trasformate, in tutto  o  in  parte,  in  assegnazioni
fisse, le autorizzazioni a titolo precario,  utilizzate  nel  periodo
indicato al comma 2. 
  2.  Le  imprese  che  hanno   restituito   utilizzate   almeno   24
(ventiquattro) autorizzazioni nel  periodo  che  va  dal  1°  ottobre
dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della
domanda, possono ottenere il rinnovo delle  autorizzazioni  avute  in
assegnazione fissa. 
  3. Le imprese  che  hanno  ottenuto  ed  utilizzato  autorizzazioni
internazionali, a titolo precario, possono chiederne  la  conversione
in assegnazione fissa per l'anno successivo alle medesime  condizioni
indicate al comma 2. 
  4. Ai fini del rinnovo delle assegnazioni fisse o della conversione
in fisse delle autorizzazioni ottenute a carattere precario,  vengono
valutate solo quelle regolarmente utilizzate purche' restituite entro
il 15 ottobre dell'anno di  rilascio.  Le  autorizzazioni  utilizzate
nell'ultimo trimestre dell'anno precedente la domanda  di  rinnovo  o
conversione  debbono  essere  restituite,  sempre   ai   fini   della
valutazione, improrogabilmente entro il 15 marzo dell'anno successivo
al loro rilascio. 
  5. Le autorizzazioni assegnate per rinnovo dell'assegnazione  fissa
o per conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle
imprese che ne hanno titolo, in unica soluzione fino ad un massimo di
30  autorizzazioni.  Nel  caso  di  un  numero  maggiore  di   trenta
autorizzazioni le stesse sono consegnate  in  due  quote  uguali:  la
prima in ragione del 50% dell'intero quantitativo assegnato all'esito
dell'istruttoria, salvo quanto previsto  all'art.  10,  comma  3.  La
rimanente  quota  e'  consegnata  ad  avvenuta   restituzione   delle
autorizzazioni  pari  ad  almeno  il  20%  del  primo  rilascio.   Le
autorizzazioni relative alla  seconda  quota  sono  trattenute  dalla
Divisione competente e l'impresa potra' farne richiesta entro  il  31
ottobre dell'anno di riferimento. 
  6. E' facolta'  dell'amministrazione  rimodulare  il  numero  delle
autorizzazioni in assegnazione fissa spettanti alle  imprese  che  ne
abbiano fatto richiesta, in proporzione  al  contingente  disponibile
per la relazione di traffico.