Art. 9
Autorizzazioni bilaterali rilasciate in «assegnazione fissa»
1. La Divisione competente in materia di autotrasporto
internazionale di merci stabilisce per quali relazioni di traffico
possono essere trasformate, in tutto o in parte, in assegnazioni
fisse, le autorizzazioni a titolo precario, utilizzate nel periodo
indicato al comma 2.
2. Le imprese che hanno restituito utilizzate almeno 24
(ventiquattro) autorizzazioni nel periodo che va dal 1° ottobre
dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della
domanda, possono ottenere il rinnovo delle autorizzazioni avute in
assegnazione fissa.
3. Le imprese che hanno ottenuto ed utilizzato autorizzazioni
internazionali, a titolo precario, possono chiederne la conversione
in assegnazione fissa per l'anno successivo alle medesime condizioni
indicate al comma 2.
4. Ai fini del rinnovo delle assegnazioni fisse o della conversione
in fisse delle autorizzazioni ottenute a carattere precario, vengono
valutate solo quelle regolarmente utilizzate purche' restituite entro
il 15 ottobre dell'anno di rilascio. Le autorizzazioni utilizzate
nell'ultimo trimestre dell'anno precedente la domanda di rinnovo o
conversione debbono essere restituite, sempre ai fini della
valutazione, improrogabilmente entro il 15 marzo dell'anno successivo
al loro rilascio.
5. Le autorizzazioni assegnate per rinnovo dell'assegnazione fissa
o per conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle
imprese che ne hanno titolo, in unica soluzione fino ad un massimo di
30 autorizzazioni. Nel caso di un numero maggiore di trenta
autorizzazioni le stesse sono consegnate in due quote uguali: la
prima in ragione del 50% dell'intero quantitativo assegnato all'esito
dell'istruttoria, salvo quanto previsto all'art. 10, comma 3. La
rimanente quota e' consegnata ad avvenuta restituzione delle
autorizzazioni pari ad almeno il 20% del primo rilascio. Le
autorizzazioni relative alla seconda quota sono trattenute dalla
Divisione competente e l'impresa potra' farne richiesta entro il 31
ottobre dell'anno di riferimento.
6. E' facolta' dell'amministrazione rimodulare il numero delle
autorizzazioni in assegnazione fissa spettanti alle imprese che ne
abbiano fatto richiesta, in proporzione al contingente disponibile
per la relazione di traffico.