Art. 16
L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel
collocamento supplementare e' cosi' determinato:
a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto
nell'asta ordinaria, e' pari al rapporto fra il valore dei titoli di
cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste
ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria
immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale
assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a
partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla
determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli
importi assegnati secondo le modalita' di cui all'art. 2 del presente
decreto;
b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale
offerto nell'asta ordinaria, e' attribuito in base alla valutazione,
effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti
medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione
all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e
14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22
dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene
comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.
Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a
ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello
spettante di diritto. Qualora uno o piu' specialisti dovessero
presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto,
ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene
assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a
quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base
alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento
supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello
stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria
indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.