Art. 17
L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT e' corrisposto
anticipatamente ed e' determinato, ai soli fini fiscali, con
riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento
al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato
della prima tranche.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente
decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e
al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive
modifiche e integrazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 2025
p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni