Art. 8 
 
  Le richieste  di  acquisto  da  parte  degli  operatori  ammessi  a
partecipare  alle  aste  devono  essere  formulate  in   termini   di
rendimento, che puo' assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali
rendimenti sono  da  considerare  lordi  ed  espressi  in  regime  di
capitalizzazione  semplice  riferita   all'anno   di trecentosessanta
giorni. 
  Le richieste degli operatori  devono  contenere  sia  l'indicazione
dell'importo dei BOT che si intende  sottoscrivere  sia  il  relativo
rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del
rendimento. 
  I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta,  espressi  in
termini  percentuali,  possono  variare  di  un  millesimo  di  punto
percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per difetto. 
  L'importo  di  ciascuna  richiesta  non  puo'  essere  inferiore  a
1.500.000 euro di capitale nominale. 
  Le richieste di ciascun operatore  che  indichino  un  importo  che
superi, anche come somma complessiva  di  esse,  quello  offerto  dal
Tesoro sono prese in  considerazione  a  partire  da  quella  con  il
rendimento piu' basso e  fino  a  concorrenza  dell'importo  offerto,
salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto. 
  Le  richieste  di  importo   non   multiplo   dell'importo   minimo
sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto. 
  Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio
da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno  prese
in considerazione.