Art. 9 Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima. Al fine di garantire l'integrita' e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia. Nell'impossibilita' di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalita' stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.