Art. 9 
 
  Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare  alla  Banca
d'Italia, devono  essere  trasmesse  secondo  le  modalita'  tecniche
stabilite dalla Banca d'Italia medesima. 
  Al fine di  garantire  l'integrita'  e  la  riservatezza  dei  dati
trasmessi, sono  scambiate  chiavi  bilaterali  di  autenticazione  e
crittografia tra operatori e Banca d'Italia. 
  Nell'impossibilita' di  immettere  messaggi  in  rete  a  causa  di
malfunzionamento   delle    apparecchiature,    le    richieste    di
partecipazione all'asta  debbono  essere  inviate  con  le  modalita'
stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del  presente
decreto.