Art. 2
1. La Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo
riguardo, per le categorie di cui all'art. 1, alla natura,
all'oggetto, all'importo e alla durata del finanziamento, nonche'
alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2025
Il dirigente generale: Cappiello