Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2025. 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31  dicembre  2025,  ai  fini  della  determinazione  degli
interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7  marzo
1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,
i tassi riportati nella tabella  indicata  all'art.  1  del  presente
decreto devono essere aumentati di un  quarto,  cui  si  aggiunge  un
margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra  il
limite e il tasso medio  non  puo'  essere  superiore  a  otto  punti
percentuali.