Art. 3 
 
Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio
                             dell'Unione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 5  del  regolamento  delegato  (UE)  2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26  e  dell'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale  6  dicembre  2021,  richiamati
nelle premesse,  entro  un  mese  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
l'approvazione  della  modifica  ordinaria  di  cui  all'art.  1  del
presente decreto e' comunicata alla Commissione  europea  tramite  il
sistema digitale di cui all'art. 14,  paragrafo  1,  del  regolamento
(UE) 2024/1143. 
  2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma  1,  del
presente decreto si applica nel territorio  dell'Unione  a  decorrere
dalla data in cui la comunicazione  di  approvazione  della  modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente  articolo  ed  il  documento
unico  consolidato  modificato  sono  pubblicati  dalla   Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea,  Serie  C,  ai
sensi  dell'art.  5,  paragrafo  4,  del  regolamento  delegato  (UE)
2025/27.