Art. 2
Servizi dell'ANPR per i notai
1. Il Ministero dell'interno ed il CNN sono rispettivamente
erogatore e fruitore dei servizi afferenti all'ANPR messi a
disposizione tramite la PDND del Dipartimento per la trasformazione
digitale di cui all'art. 50-ter del CAD.
2. La verifica dell'iscrizione del notaio al ruolo di cui all'art.
24 della legge n. 89 del 1913 e' garantita dal CNN ed eventualmente
interrogabile mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite
della piattaforma di cui all'art. 50-ter del CAD.
3. Il CNN mette a disposizione, attraverso la Rete unitaria del
notariato (RUN), al notaio una interfaccia applicativa, in una
specifica sezione, per la fruizione del servizio di rilascio dei
certificati di cui all'allegato 1, previa identificazione informatica
con credenziali di livello di sicurezza almeno significativo.
4. Il certificato e' reso immediatamente disponibile al notaio che
lo ha richiesto per il tramite di un colloquio applicativo le cui
informazioni tecniche di implementazioni sono conformi a quanto
espressamente indicato per i fruitori degli e-service esposti sulla
PDND ed in conformita' a quanto indicato nell'allegato 2 del presente
decreto.
5. I certificati sono richiesti dal notaio per finalita' connesse
all'esecuzione dell'incarico professionale e sono esenti dall'imposta
di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
6. Il CNN consente ai notai in esercizio di richiedere i
certificati necessari a garantire lo svolgimento delle attivita'
professionali, in un numero non superiore a trenta certificati al
giorno per ogni notaio.
7. Ogni sei mesi, tramite procedura automatizzata, l'ANPR, estrae
un campione di notai individuati prevalentemente tra quelli che hanno
richiesto oltre cento certificati nel semestre, nonche' sulla base
dei criteri ulteriori che sono individuati dal Ministero
dell'interno, anche tenendo conto degli esiti delle verifiche
precedenti, e resi pubblici sul sito internet
www.anagrafenazionale.interno.it Il campione e' corredato delle
registrazioni relative agli accessi e alle operazioni compiute dal
singolo notaio, comprensive di codice fiscale del notaio, data e ora
degli accessi, numero dei certificati richiesti, esito delle
operazioni e identificativo di sessione.
8. Il campione, di cui al precedente comma 7, e' inviato dal
Ministero dell'interno al CNN. Il CNN od il responsabile del
trattamento di cui all'art. 3, comma 8, del presente decreto, lo
trasmette, per le verifiche in ordine alla sussistenza dei
presupposti fissati dal presente decreto ai fini della legittimita'
degli accessi, ai Consigli notarili distrettuali competenti per
l'esercizio dei compiti di vigilanza di cui agli articoli 93 e 93-bis
della legge n. 89 del 1913. L'esito della verifica e' trasmesso dal
Consiglio notarile distrettuale al CNN che ne da' comunicazione, a
mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell'interno, nel
termine di sei mesi dalla trasmissione del campione. In mancanza di
esito positivo il servizio e' sospeso nei confronti dei notai oggetto
della verifica.
9. Le specifiche tecniche di accesso all'ANPR per il tramite della
piattaforma PDND sono reperibili all'indirizzo https://docs.pagopa.it
Nell'allegato 1 sono descritte le misure di sicurezza e le modalita'
di tracciamento effettuate da ANPR. La lista dei certificati che
possono essere richiesti dal notaio e' altresi' definita nello stesso
allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.
10. Le misure di sicurezza e le modalita' di tracciamento
effettuate dal CNN, sono contenute nell'allegato 2 (disciplinare
tecnico) del presente decreto.