Art. 2 
 
                    Servizi dell'ANPR per i notai 
 
  1.  Il  Ministero  dell'interno  ed  il  CNN  sono  rispettivamente
erogatore  e  fruitore  dei  servizi  afferenti  all'ANPR   messi   a
disposizione tramite la PDND del Dipartimento per  la  trasformazione
digitale di cui all'art. 50-ter del CAD. 
  2. La verifica dell'iscrizione del notaio al ruolo di cui  all'art.
24 della legge n. 89 del 1913 e' garantita dal CNN  ed  eventualmente
interrogabile mediante appositi servizi resi fruibili per il  tramite
della piattaforma di cui all'art. 50-ter del CAD. 
  3. Il CNN mette a disposizione, attraverso  la  Rete  unitaria  del
notariato (RUN),  al  notaio  una  interfaccia  applicativa,  in  una
specifica sezione, per la fruizione  del  servizio  di  rilascio  dei
certificati di cui all'allegato 1, previa identificazione informatica
con credenziali di livello di sicurezza almeno significativo. 
  4. Il certificato e' reso immediatamente disponibile al notaio  che
lo ha richiesto per il tramite di un  colloquio  applicativo  le  cui
informazioni tecniche  di  implementazioni  sono  conformi  a  quanto
espressamente indicato per i fruitori degli e-service  esposti  sulla
PDND ed in conformita' a quanto indicato nell'allegato 2 del presente
decreto. 
  5. I certificati sono richiesti dal notaio per  finalita'  connesse
all'esecuzione dell'incarico professionale e sono esenti dall'imposta
di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
  6.  Il  CNN  consente  ai  notai  in  esercizio  di  richiedere   i
certificati necessari a  garantire  lo  svolgimento  delle  attivita'
professionali, in un numero non superiore  a  trenta  certificati  al
giorno per ogni notaio. 
  7. Ogni sei mesi, tramite procedura automatizzata,  l'ANPR,  estrae
un campione di notai individuati prevalentemente tra quelli che hanno
richiesto oltre cento certificati nel semestre,  nonche'  sulla  base
dei  criteri   ulteriori   che   sono   individuati   dal   Ministero
dell'interno,  anche  tenendo  conto  degli  esiti  delle   verifiche
precedenti,     e     resi     pubblici     sul     sito     internet
www.anagrafenazionale.interno.it  Il  campione  e'  corredato   delle
registrazioni relative agli accessi e alle  operazioni  compiute  dal
singolo notaio, comprensive di codice fiscale del notaio, data e  ora
degli  accessi,  numero  dei  certificati  richiesti,   esito   delle
operazioni e identificativo di sessione. 
  8. Il campione, di cui  al  precedente  comma  7,  e'  inviato  dal
Ministero  dell'interno  al  CNN.  Il  CNN  od  il  responsabile  del
trattamento di cui all'art. 3, comma  8,  del  presente  decreto,  lo
trasmette,  per  le  verifiche  in  ordine   alla   sussistenza   dei
presupposti fissati dal presente decreto ai fini  della  legittimita'
degli accessi,  ai  Consigli  notarili  distrettuali  competenti  per
l'esercizio dei compiti di vigilanza di cui agli articoli 93 e 93-bis
della legge n. 89 del 1913. L'esito della verifica e'  trasmesso  dal
Consiglio notarile distrettuale al CNN che ne  da'  comunicazione,  a
mezzo posta elettronica certificata, al Ministero  dell'interno,  nel
termine di sei mesi dalla trasmissione del campione. In  mancanza  di
esito positivo il servizio e' sospeso nei confronti dei notai oggetto
della verifica. 
  9. Le specifiche tecniche di accesso all'ANPR per il tramite  della
piattaforma PDND sono reperibili all'indirizzo https://docs.pagopa.it
Nell'allegato 1 sono descritte le misure di sicurezza e le  modalita'
di tracciamento effettuate da ANPR.  La  lista  dei  certificati  che
possono essere richiesti dal notaio e' altresi' definita nello stesso
allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. 
  10.  Le  misure  di  sicurezza  e  le  modalita'  di   tracciamento
effettuate dal CNN,  sono  contenute  nell'allegato  2  (disciplinare
tecnico) del presente decreto.