Art. 2 
 
                Clausola di reciproco riconoscimento 
 
  1. Le  attrezzature  a  pressione  standard  quali  ad  esempio  le
valvole, i regolatori  di  pressione,  le  valvole  di  sicurezza,  i
filtri, i recipienti a pressione, gli scambiatori di  calore,  devono
essere conformi al decreto legislativo 15 febbraio  2016,  n.  26  di
attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 maggio 2014. 
  2. Tutte le  apparecchiature  utilizzate  devono  essere  conformi,
quando applicabili, anche regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento
europeo e del  Consiglio  del  9  marzo  2011  che  fissa  condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione  e
che  abroga  la  direttiva  89/106/CEE  del  Consiglio  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  3. Le norme, di cui al presente decreto, suoi allegati, e qualsiasi
futura modifica, non producono l'effetto di creare specificazioni  di
prodotto obbligatorie applicabili a prodotti che ricadono al di fuori
del campo  di  applicazione  delle  suddette  direttive  e  che  sono
legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro  Stato  membro
dell'Unione europea, in Turchia  o  in  uno  stato  dell'EFTA,  parte
contraente dell'accordo SEE. 
  4. Se le autorita'  competenti  possono  provare  che  un  prodotto
specifico legalmente fabbricato e/o  commercializzato  in  uno  Stato
membro dell'Unione europea, in Turchia, o  in  uno  Stato  dell'EFTA,
parte  contraente  l'accordo  SEE,  non  garantisce  un  livello   di
protezione equivalente a quello richiesto dalla  presente  normativa,
possono rifiutare l'immissione in  commercio  o  farlo  ritirare  dal
mercato  dopo  aver  indicato  per  iscritto  al  fabbricante  o   al
distributore (colui che commercializza il  prodotto)  quali  elementi
delle    loro    regole    tecniche    nazionali    impediscono    la
commercializzazione del prodotto in questione, e dimostrato, in  base
a tutti gli elementi  scientifici  pertinenti  a  disposizione  delle
autorita'  competenti,  per  quali  motivi  vincolanti  di  interesse
generale dette regole tecniche  devono  essere  imposte  al  prodotto
interessato e che non sono accettabili  regole  meno  restrittive,  e
invitato l'operatore  economico  a  formulare  le  proprie  eventuali
osservazioni, entro il termine di almeno quattro  settimane  o  venti
giorni lavorativi, prima che venga adottato  nei  suoi  confronti  un
provvedimento individuale di divieto di commercializzare il  prodotto
in questione e tenuto debitamente conto di  tali  osservazioni  nella
motivazione  della  decisione  definitiva.   L'autorita'   competente
notifica il provvedimento individuale di divieto, indicando  i  mezzi
di ricorso a disposizione dell'operatore economico interessato. 
  5. Le prescrizioni delle norme  indicate  nell'allegato  A  non  si
applicano alla progettazione, alla costruzione ed al  collaudo  delle
attrezzature a pressione standard ricadenti nel campo di applicazione
del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 sopra richiamato.