Art. 2
Clausola di reciproco riconoscimento
1. Le attrezzature a pressione standard quali ad esempio le
valvole, i regolatori di pressione, le valvole di sicurezza, i
filtri, i recipienti a pressione, gli scambiatori di calore, devono
essere conformi al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di
attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014.
2. Tutte le apparecchiature utilizzate devono essere conformi,
quando applicabili, anche regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e
che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Le norme, di cui al presente decreto, suoi allegati, e qualsiasi
futura modifica, non producono l'effetto di creare specificazioni di
prodotto obbligatorie applicabili a prodotti che ricadono al di fuori
del campo di applicazione delle suddette direttive e che sono
legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro
dell'Unione europea, in Turchia o in uno stato dell'EFTA, parte
contraente dell'accordo SEE.
4. Se le autorita' competenti possono provare che un prodotto
specifico legalmente fabbricato e/o commercializzato in uno Stato
membro dell'Unione europea, in Turchia, o in uno Stato dell'EFTA,
parte contraente l'accordo SEE, non garantisce un livello di
protezione equivalente a quello richiesto dalla presente normativa,
possono rifiutare l'immissione in commercio o farlo ritirare dal
mercato dopo aver indicato per iscritto al fabbricante o al
distributore (colui che commercializza il prodotto) quali elementi
delle loro regole tecniche nazionali impediscono la
commercializzazione del prodotto in questione, e dimostrato, in base
a tutti gli elementi scientifici pertinenti a disposizione delle
autorita' competenti, per quali motivi vincolanti di interesse
generale dette regole tecniche devono essere imposte al prodotto
interessato e che non sono accettabili regole meno restrittive, e
invitato l'operatore economico a formulare le proprie eventuali
osservazioni, entro il termine di almeno quattro settimane o venti
giorni lavorativi, prima che venga adottato nei suoi confronti un
provvedimento individuale di divieto di commercializzare il prodotto
in questione e tenuto debitamente conto di tali osservazioni nella
motivazione della decisione definitiva. L'autorita' competente
notifica il provvedimento individuale di divieto, indicando i mezzi
di ricorso a disposizione dell'operatore economico interessato.
5. Le prescrizioni delle norme indicate nell'allegato A non si
applicano alla progettazione, alla costruzione ed al collaudo delle
attrezzature a pressione standard ricadenti nel campo di applicazione
del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 sopra richiamato.