Art. 3
Procedure
1. Per le opere e gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto, qualora per particolari esigenze di carattere
tecnico e/o di esercizio, non fosse possibile il rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente decreto, il soggetto interessato
puo' presentare domanda motivata di deroga al Comitato centrale per
la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione
dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'art. 9 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito, anche «Comitato»). Per
l'esame delle deroghe, il Comitato e' integrato da un rappresentante
del Ministero della salute e del Comitato italiano gas.
2. Agli impianti ed alle opere di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto soggette al rilascio del parere del Ministero delle
imprese e del made in Italy si applicano le procedure tecnico
amministrative di cui all'art. 56 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Agli impianti ed alle opere di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto soggette al rilascio delle autorizzazioni di cui al
decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 23 febbraio
1971, n. 2445 e successive modificazioni si applicano le «Norme
tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e
canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di
trasporto» di cui al decreto 4 aprile 2014 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti come modificato dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 22
settembre 2022, n. 292.