Art. 3 
 
                              Procedure 
 
  1. Per le opere e gli impianti di cui  all'art.  1,  comma  1,  del
presente decreto,  qualora  per  particolari  esigenze  di  carattere
tecnico e/o di esercizio,  non  fosse  possibile  il  rispetto  delle
disposizioni stabilite dal presente decreto, il soggetto  interessato
puo' presentare domanda motivata di deroga al Comitato  centrale  per
la sicurezza tecnica della transizione energetica e per  la  gestione
dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'art.  9  del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito, anche «Comitato»). Per
l'esame delle deroghe, il Comitato e' integrato da un  rappresentante
del Ministero della salute e del Comitato italiano gas. 
  2. Agli impianti ed alle opere di cui  all'art.  1,  comma  1,  del
presente decreto soggette al rilascio del parere del Ministero  delle
imprese e del  made  in  Italy  si  applicano  le  procedure  tecnico
amministrative di cui all'art. 56 del decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  3. Agli impianti ed alle opere di cui  all'art.  1,  comma  1,  del
presente decreto soggette al rilascio delle autorizzazioni di cui  al
decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 23 febbraio
1971, n. 2445 e  successive  modificazioni  si  applicano  le  «Norme
tecniche per gli attraversamenti ed  i  parallelismi  di  condotte  e
canali convoglianti liquidi e gas con  ferrovie  ed  altre  linee  di
trasporto» di cui al  decreto  4  aprile  2014  del  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  come  modificato  dal  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  22
settembre 2022, n. 292.