Art. 10 
 
                         Diffusione dei dati 
 
  1. La Comunicazione rilevante contiene i  calcoli  dell'imposizione
integrativa  dovuta  dal  gruppo  in  tutti  i  Paesi  in  cui   sono
localizzate le sue imprese ed entita' a controllo congiunto,  inclusi
i Paesi che non hanno adottato le Regole OCSE. 
  2. La sezione generale della Comunicazione rilevante e' fornita  ai
Paesi  di  attuazione  in  cui  sono  localizzate   la   controllante
capogruppo, le imprese e le entita' a controllo congiunto del  gruppo
multinazionale o nazionale. 
  3. La sezione generale della Comunicazione rilevante, ad esclusione
della  sintesi  delle  informazioni  di  alto   livello   riguardanti
l'applicazione dell'imposizione integrativa del gruppo, e' fornita ai
Paesi QDMTT: 
    a) in cui sono localizzate le imprese del gruppo multinazionale; 
    b) in cui e' localizzata una entita' a controllo congiunto  o  un
membro del gruppo a controllo congiunto del gruppo  multinazionale  o
nazionale, assoggettati ad imposta  minima  nazionale  o  ad  imposta
minima nazionale equivalente; 
    c) in cui l'imposta minima nazionale o l'imposta minima nazionale
equivalente e' applicata a un'entita'  apolide  o  a  una  entita'  a
controllo congiunto apolide del gruppo multinazionale o nazionale. 
  4. Una o piu' sezioni giurisdizionali sono  fornite  ai  Paesi  con
diritti di imposizione, secondo le Regole  OCSE,  della  direttiva  o
della normativa sull'imposta minima nazionale o  sull'imposta  minima
nazionale  equivalente,  in  relazione  ai  quali  tali  sezioni   si
riferiscono. In deroga al periodo precedente: 
    a) ai Paesi di attuazione con  una  percentuale  di  attribuzione
dell'imposta minima suppletiva equivalente pari  a  zero  e'  fornita
solo  la  parte   della   Comunicazione   rilevante   contenente   le
informazioni sull'attribuzione della suddetta imposta in relazione  a
tale Paese; 
    b) ai Paesi  di  attuazione  in  cui  si  trova  la  controllante
capogruppo sono fornite tutte le sezioni giurisdizionali. 
  5. L'Impresa dichiarante indica le categorie in cui rientra ciascun
paese di attuazione o paese QDMTT in cui sono localizzate le  imprese
ed entita' a controllo congiunto del gruppo, nonche' le sezioni  e  i
dati pertinenti contenuti nella Comunicazione rilevante da fornire ad
ogni paese di attuazione o paese QDMTT. 
  6. In alternativa al comma 5, l'Impresa dichiarante puo'  scegliere
di  fornire  tutti  i  dati  e  le   informazioni   contenuti   nella
Comunicazione rilevante a ciascun paese di attuazione o  paese  QDMTT
in cui sono localizzate le imprese ed entita' a  controllo  congiunto
del gruppo.