Art. 10
Diffusione dei dati
1. La Comunicazione rilevante contiene i calcoli dell'imposizione
integrativa dovuta dal gruppo in tutti i Paesi in cui sono
localizzate le sue imprese ed entita' a controllo congiunto, inclusi
i Paesi che non hanno adottato le Regole OCSE.
2. La sezione generale della Comunicazione rilevante e' fornita ai
Paesi di attuazione in cui sono localizzate la controllante
capogruppo, le imprese e le entita' a controllo congiunto del gruppo
multinazionale o nazionale.
3. La sezione generale della Comunicazione rilevante, ad esclusione
della sintesi delle informazioni di alto livello riguardanti
l'applicazione dell'imposizione integrativa del gruppo, e' fornita ai
Paesi QDMTT:
a) in cui sono localizzate le imprese del gruppo multinazionale;
b) in cui e' localizzata una entita' a controllo congiunto o un
membro del gruppo a controllo congiunto del gruppo multinazionale o
nazionale, assoggettati ad imposta minima nazionale o ad imposta
minima nazionale equivalente;
c) in cui l'imposta minima nazionale o l'imposta minima nazionale
equivalente e' applicata a un'entita' apolide o a una entita' a
controllo congiunto apolide del gruppo multinazionale o nazionale.
4. Una o piu' sezioni giurisdizionali sono fornite ai Paesi con
diritti di imposizione, secondo le Regole OCSE, della direttiva o
della normativa sull'imposta minima nazionale o sull'imposta minima
nazionale equivalente, in relazione ai quali tali sezioni si
riferiscono. In deroga al periodo precedente:
a) ai Paesi di attuazione con una percentuale di attribuzione
dell'imposta minima suppletiva equivalente pari a zero e' fornita
solo la parte della Comunicazione rilevante contenente le
informazioni sull'attribuzione della suddetta imposta in relazione a
tale Paese;
b) ai Paesi di attuazione in cui si trova la controllante
capogruppo sono fornite tutte le sezioni giurisdizionali.
5. L'Impresa dichiarante indica le categorie in cui rientra ciascun
paese di attuazione o paese QDMTT in cui sono localizzate le imprese
ed entita' a controllo congiunto del gruppo, nonche' le sezioni e i
dati pertinenti contenuti nella Comunicazione rilevante da fornire ad
ogni paese di attuazione o paese QDMTT.
6. In alternativa al comma 5, l'Impresa dichiarante puo' scegliere
di fornire tutti i dati e le informazioni contenuti nella
Comunicazione rilevante a ciascun paese di attuazione o paese QDMTT
in cui sono localizzate le imprese ed entita' a controllo congiunto
del gruppo.