Art. 2
Obbligo di presentazione
1. A decorrere dall'esercizio che ha inizio il 31 dicembre 2023 o
in data successiva, ciascuna impresa localizzata nel territorio dello
Stato italiano e ciascuna entita' apolide costituita in base alle
leggi dello Stato italiano presenta all'Agenzia delle entrate la
Comunicazione rilevante relativa agli esercizi in cui il gruppo
multinazionale o nazionale al quale appartiene rientra nell'ambito
applicativo dell'imposizione integrativa.
2. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione i soggetti del
comma 1 che individuano un'Impresa locale designata o un'Impresa
designata o la controllante capogruppo che presenta la Comunicazione
rilevante per loro conto, secondo le modalita' e alle condizioni
stabilite nel decreto sugli Obblighi di notifica. Ai fini del periodo
precedente, non possono essere designate le imprese o la controllante
capogruppo localizzate in uno Stato membro che e' un Paese QDMTT.
3. I soggetti indicati al comma 1 che presentano la Comunicazione
rilevante all'Agenzia delle entrate possono adempiere all'obbligo
informativo per conto di altre imprese ed entita' del gruppo, in
qualita' di Imprese locali designate o di Imprese designate o di
controllanti capogruppo.
4. Le entita' a controllo congiunto e le entita' sussidiarie a
controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano,
soggette all'imposta minima nazionale, presentano la Comunicazione
rilevante all'Agenzia delle entrate in assenza della controllante
capogruppo, dell'Impresa designata o di un'altra impresa del gruppo
ivi localizzata che presenta tale comunicazione per loro conto.
5. Se non e' stata nominata un'Impresa designata, ogni controllante
capogruppo localizzata in Italia di un gruppo a controllante multipla
presenta la Comunicazione rilevante contenente le informazioni e i
dati di cui all'art. 4 riguardanti tutti i gruppi che compongono il
gruppo a controllante multipla.
6. Non sono tenute a presentare la Comunicazione rilevante le
entita' escluse dall'imposizione integrativa ai sensi dell'art. 11
del decreto legislativo, per le quali non e' esercitata l'opzione di
cui al comma 3 del citato art. 11.