Art. 2 
 
                      Obbligo di presentazione 
 
  1. A decorrere dall'esercizio che ha inizio il 31 dicembre  2023  o
in data successiva, ciascuna impresa localizzata nel territorio dello
Stato italiano e ciascuna entita' apolide  costituita  in  base  alle
leggi dello Stato italiano  presenta  all'Agenzia  delle  entrate  la
Comunicazione rilevante relativa  agli  esercizi  in  cui  il  gruppo
multinazionale o nazionale al quale  appartiene  rientra  nell'ambito
applicativo dell'imposizione integrativa. 
  2. Sono esonerati dall'obbligo  di  presentazione  i  soggetti  del
comma 1 che individuano  un'Impresa  locale  designata  o  un'Impresa
designata o la controllante capogruppo che presenta la  Comunicazione
rilevante per loro conto, secondo  le  modalita'  e  alle  condizioni
stabilite nel decreto sugli Obblighi di notifica. Ai fini del periodo
precedente, non possono essere designate le imprese o la controllante
capogruppo localizzate in uno Stato membro che e' un Paese QDMTT. 
  3. I soggetti indicati al comma 1 che presentano  la  Comunicazione
rilevante all'Agenzia delle  entrate  possono  adempiere  all'obbligo
informativo per conto di altre imprese  ed  entita'  del  gruppo,  in
qualita' di Imprese locali designate o  di  Imprese  designate  o  di
controllanti capogruppo. 
  4. Le entita' a controllo congiunto  e  le  entita'  sussidiarie  a
controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato  italiano,
soggette all'imposta minima nazionale,  presentano  la  Comunicazione
rilevante all'Agenzia delle entrate  in  assenza  della  controllante
capogruppo, dell'Impresa designata o di un'altra impresa  del  gruppo
ivi localizzata che presenta tale comunicazione per loro conto. 
  5. Se non e' stata nominata un'Impresa designata, ogni controllante
capogruppo localizzata in Italia di un gruppo a controllante multipla
presenta la Comunicazione rilevante contenente le  informazioni  e  i
dati di cui all'art. 4 riguardanti tutti i gruppi che  compongono  il
gruppo a controllante multipla. 
  6. Non sono tenute  a  presentare  la  Comunicazione  rilevante  le
entita' escluse dall'imposizione integrativa ai  sensi  dell'art.  11
del decreto legislativo, per le quali non e' esercitata l'opzione  di
cui al comma 3 del citato art. 11.