Art. 3 
 
                           Fonte dei dati 
 
  1. Quando, in relazione a un esercizio, piu'  Paesi  hanno  diritti
d'imposizione su  un  gruppo  multinazionale,  l'Impresa  dichiarante
localizzata in Italia compila la pertinente  Comunicazione  rilevante
secondo le Regole OCSE. 
  2. Ai fini del comma 1, l'Impresa dichiarante segnala le  eventuali
divergenze  tra  le  Regole  OCSE  e  la  normativa  sull'imposizione
integrativa   adottata   dai   Paesi   con   diritti   d'imposizione.
L'amministrazione fiscale italiana, in qualita' di Paese con  diritti
d'imposizione, puo' richiedere  al  gruppo  multinazionale  ulteriori
informazioni sulle suddette divergenze per  eseguire  la  valutazione
del  rischio  fiscale   effettivo   e   verificare   la   correttezza
dell'imposizione integrativa dovuta dal  gruppo  secondo  la  propria
legislazione nazionale. 
  3. Quando, in relazione ad un esercizio, e' un solo Paese ad  avere
diritti  d'imposizione  su  un   gruppo   multinazionale,   l'Impresa
dichiarante localizzata in Italia compila la pertinente Comunicazione
rilevante secondo la normativa di quel Paese. Il  periodo  precedente
si applica anche ai gruppi nazionali. 
  4. Quando una controllante capogruppo  localizzata  nel  territorio
dello Stato italiano, appartenente ad un gruppo  nazionale,  detiene,
direttamente o indirettamente, una entita' a  controllo  congiunto  o
un'entita' sussidiaria a  controllo  congiunto  soggette  all'imposta
minima nazionale equivalente in un altro Paese, l'Impresa dichiarante
localizzata in Italia compila la Comunicazione rilevante  secondo  le
Regole OCSE o secondo la normativa del Paese  che  applica  l'imposta
minima nazionale equivalente se  tale  imposta  ha  i  requisiti  per
essere considerata un Porto sicuro.