Art. 3
Fonte dei dati
1. Quando, in relazione a un esercizio, piu' Paesi hanno diritti
d'imposizione su un gruppo multinazionale, l'Impresa dichiarante
localizzata in Italia compila la pertinente Comunicazione rilevante
secondo le Regole OCSE.
2. Ai fini del comma 1, l'Impresa dichiarante segnala le eventuali
divergenze tra le Regole OCSE e la normativa sull'imposizione
integrativa adottata dai Paesi con diritti d'imposizione.
L'amministrazione fiscale italiana, in qualita' di Paese con diritti
d'imposizione, puo' richiedere al gruppo multinazionale ulteriori
informazioni sulle suddette divergenze per eseguire la valutazione
del rischio fiscale effettivo e verificare la correttezza
dell'imposizione integrativa dovuta dal gruppo secondo la propria
legislazione nazionale.
3. Quando, in relazione ad un esercizio, e' un solo Paese ad avere
diritti d'imposizione su un gruppo multinazionale, l'Impresa
dichiarante localizzata in Italia compila la pertinente Comunicazione
rilevante secondo la normativa di quel Paese. Il periodo precedente
si applica anche ai gruppi nazionali.
4. Quando una controllante capogruppo localizzata nel territorio
dello Stato italiano, appartenente ad un gruppo nazionale, detiene,
direttamente o indirettamente, una entita' a controllo congiunto o
un'entita' sussidiaria a controllo congiunto soggette all'imposta
minima nazionale equivalente in un altro Paese, l'Impresa dichiarante
localizzata in Italia compila la Comunicazione rilevante secondo le
Regole OCSE o secondo la normativa del Paese che applica l'imposta
minima nazionale equivalente se tale imposta ha i requisiti per
essere considerata un Porto sicuro.