Art. 4 
 
               Contenuto della comunicazione rilevante 
 
  1. La Comunicazione rilevante, costituita da una sezione generale e
da piu' sezioni giurisdizionali, contiene le informazioni  e  i  dati
necessari per determinare  l'imposizione  integrativa  dovuta  da  un
gruppo multinazionale o nazionale, come indicato nel modello tipo  di
cui all'Allegato 1. 
  2. Nella sezione generale sono fornite le indicazioni di  carattere
generale sul gruppo multinazionale o nazionale, sulla sua struttura e
sull'identificazione dell'Impresa dichiarante. Nella medesima sezione
e' fornita una sintesi delle informazioni di alto livello riguardanti
l'applicazione dell'imposizione integrativa in ogni Paese in  cui  il
gruppo multinazionale opera. 
  3. Le sezioni giurisdizionali sono compilate in relazione a ciascun
Paese in cui il  gruppo  opera  e  contengono  informazioni  relative
all'applicazione delle disposizioni sui  Regimi  semplificati  e  sui
Regimi di esclusione. Quando non operano i Regimi  semplificati  o  i
Regimi di esclusione, il gruppo effettua i  calcoli  per  determinare
l'aliquota  di  imposizione  effettiva,  l'importo   dell'imposizione
integrativa e, se questa  e'  dovuta,  la  relativa  imputazione.  Le
sezioni di cui al primo periodo sono utilizzate  anche  ai  fini  dei
calcoli dell'imposta minima nazionale o dell'imposta minima nazionale
equivalente.