Art. 4
Contenuto della comunicazione rilevante
1. La Comunicazione rilevante, costituita da una sezione generale e
da piu' sezioni giurisdizionali, contiene le informazioni e i dati
necessari per determinare l'imposizione integrativa dovuta da un
gruppo multinazionale o nazionale, come indicato nel modello tipo di
cui all'Allegato 1.
2. Nella sezione generale sono fornite le indicazioni di carattere
generale sul gruppo multinazionale o nazionale, sulla sua struttura e
sull'identificazione dell'Impresa dichiarante. Nella medesima sezione
e' fornita una sintesi delle informazioni di alto livello riguardanti
l'applicazione dell'imposizione integrativa in ogni Paese in cui il
gruppo multinazionale opera.
3. Le sezioni giurisdizionali sono compilate in relazione a ciascun
Paese in cui il gruppo opera e contengono informazioni relative
all'applicazione delle disposizioni sui Regimi semplificati e sui
Regimi di esclusione. Quando non operano i Regimi semplificati o i
Regimi di esclusione, il gruppo effettua i calcoli per determinare
l'aliquota di imposizione effettiva, l'importo dell'imposizione
integrativa e, se questa e' dovuta, la relativa imputazione. Le
sezioni di cui al primo periodo sono utilizzate anche ai fini dei
calcoli dell'imposta minima nazionale o dell'imposta minima nazionale
equivalente.